Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1133 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1133 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2023
Oggetto: Locazione uso commerciale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22981-2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO, già RAGIONE_SOCIALE, e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest’ultima, INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rappresentanti legali p.t., NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 184/2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Milano, depositata in data 23 gennaio 2019;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO e NOME COGNOME ricorrono per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 184/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Milano, resa pubblica il 23/01/2019, formulando due motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
i ricorrenti rappresentano, nella descrizione del fatto, che RAGIONE_SOCIALE aveva ottenuto il decreto n. 31755/2015 con cui aveva ingiunto loro il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 910.912,63 per canoni di locazione non versati relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 31 settembre 2014; che il Tribunale di Milano: a) concedeva, con ordinanza del 20 luglio 2016, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nella misura di euro 303.6 35,00; b) premesso che, nonostante l’incertezza circa la sorte del contratto di locazione, stante che gli opponenti sostenevano di avere legittimamente esercitato il diritto di recesso, i conduttori avevano rilasciato l’immobile, che detto rilascio non era stato accettato da RAGIONE_SOCIALE che aveva continuato a fatturare i canoni di locazione, che nella vicenda si contendevano il campo il principio secondo cui il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e il principio di buona fede oggettiva che avrebbe richiesto a COGNOME di attivarsi per rilocare il bene, al fine di limitare il danno, riteneva opportuno che RAGIONE_SOCIALE accettasse formalmente la restituzione del bene, impegnandosi a cercare un nuovo conduttore e che nelle more gli odierni ricorrenti pagassero la differenza tra quanto
dovuto in base al contratto e il canone percepito da IVG, se inferiore; c) incaricava il CTU di accertare il valore locatizio concretamente retraibile dal bene a far data dall’1 ottob re 2013 sino al 31 luglio 2016; d) con sentenza n. 13020/2017, revocava il decreto ingiuntivo opposto e determinava in euro 334.136,98 la somma dovuta a COGNOME, pari alla differenza tra i canoni pattuiti ed il valore locatizio determinato dal CTU, det ratto l’importo di euro 303.645,00 già corrisposto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del 20 luglio 2016;
la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, investita del gravame da RAGIONE_SOCIALE, ha accolto parzialmente l’appello e condannato gli odierni ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEa differenza tra la somma capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 31755/2015 e il minore importo già corrisposto in corso di causa;
segnatamente, la Corte territoriale ha premesso il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di prime cure nella parte in cui aveva affermato l’inefficacia ex art. 27 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 392/1978 del recesso ed ha ritenuto rese ad abundantiam le ulteriori affermazioni del giudice di prime cure in ordine al ‘merito RAGIONE_SOCIALEa questione concernente la validità o comu nque l’efficacia di detto recesso’, poiché: a) la sentenza n. 13653/2014 del Tribunale di Milano, all’esito di un giudizio tra le stesse parti, aveva respinto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto da parte di RAGIONE_SOCIALE, confermando la permane nza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo degli odierni ricorrenti di pagare il corrispettivo dovuto per la locazione; b) tale ultima sentenza, essendo divenuta definitiva ben prima RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento monitorio opposto ed essendo stata emessa in un giudizio attinente a tre cause riunite di opposizione a decreto ingiuntivo, avviate tutte nel 2013, due RAGIONE_SOCIALEe quali successive alla missiva RAGIONE_SOCIALE‘1 aprile 2013 che secondo gli odierni ricorrenti avrebbe legittimato il loro recesso, copriva il dedotto e il deducibile, quindi, anche la questione del recesso che
non era stato dedotto in nessuna RAGIONE_SOCIALEe suddette tre cause; c) l’opposizione all’ultimo dei tre decreti ingiuntivi all’origine RAGIONE_SOCIALEe cause riunite era successiva di vari mesi rispetto all’ipotetico recesso, sicché i ricorrenti avrebbero potuto (e dovuto) sollevare ‘proprio perlomeno con tale opposizione l’eccezione correlata alla norma sopra indicata e fondata su uno stato psicologico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME che le aveva già indotte a, la detta missiva, inviare in data 1/04/2013, e che quindi si era arguibilmente già, a tale data, … adeguatamente manifestato’; d) solo eventi successivi all’ultima RAGIONE_SOCIALEe opposizioni, collocabile tra l’agosto ed il settembre 2013, quindi, eventi verificatisi tra l’ottobre 2013 e il settembre 2015 avrebbero potuto essere esaminati in funzione di un accertamento in ordine all’inesistenza RAGIONE_SOCIALEe pretese creditorie RAGIONE_SOCIALEa locatrice;
ne ha tratto la conseguenza che, poiché AVV_NOTAIO COGNOME dopo la pronuncia del 2014 si era limitato ad esercitare le pretese creditorie correlate ad un rapporto di locazione la cui vigenza era stata accertata giudizialmente, nessuna condotta contraria a buona fede aveva posto in essere;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 cod.proc.civ.;
il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;
il difensore originario dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, in data 11 novembre 2022, ha depositato atto di rinuncia al mandato professionale;
in data 1 dicembre 2022 è stata conferita procura a ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
NOME COGNOME ha depositato memoria.
Considerato che:
1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza o del procedimento, ‘stante la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 132 cod.proc.civ.’, nonché la non conformità ai precedenti di questa Corte;
con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione ‘sia degli artt. 112, 113, 132 cod.proc.civ. sia degli artt. 1175, 1176, 1227, 1322, 1374 e 1375 cod.civ., sia dei precedenti giurisprudenziali’ di questa Corte;
in data 21 dicembre 2022 è pervenuto atto formale di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, notificato alla controparte e sottoscritto dai suoi nuovi difensori sulla base di una procura che a ciò legittimava, il che rende legittima la rinuncia stessa;
la Corte dichiara, pertanto, estinto per rinuncia il giudizio di cassazione, essendo la rinuncia al ricorso un atto recettizio che non necessita di accettazione;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, comma 2°, cod.proc.civ., si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ed esse, non essendovi stata accettazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia, possono essere liquidate come da dispositivo;
si dà atto RAGIONE_SOCIALEa insussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, liquidandole in euro 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso nella camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile