Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2138 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 2138 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 83-2025 proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Obbligo contributivo
– rinuncia –
R.G.N. 83/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1234/2024 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 920/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO che ha concluso per l’estinzione nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e per l’inammissibilità o il rigetto verso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello di NOME volto ad ottenere la condanna di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, suo datore di lavoro, al pagamento di interessi legali e rivalutazione sull’importo risultante dalla differenza tra quanto ricevuto dalla ricor rente a seguito della condanna riportata dall’ente in un giudizio di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato (risultante dalla sentenza n. 3671/2009 del Tribunale di Bari, sez. lavoro) e quanto accordato in restituzione a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di una transazione novativa conclusa fra le parti per la conversione del ricostituito rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato con anzianità convenzionalmente decorrente dal 25/5/2009. La Corte adìta aveva anche ac colto l’appello incidentale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ritenendo l’infondatezza dell’originaria domanda della lavoratrice per il riconoscimento del proprio diritto alla regolarizzazione contributiva in suo favore ed al versamento di oneri previdenziali. Alcuna statuizione risultava resa nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che aveva eccepito il proprio difetto di
legittimazione passiva non avendo preso parte all’accordo conciliativo tra le parti del rapporto di lavoro, e, nel merito della domanda di regolarizzazione contributiva, la prescrizione quinquennale dei contributi.
La lavoratrice propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, entrambi strutturati in relazione all’art. 360 comma n.4 c.p.c.: il primo, per l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’avvenuto versamento contributivo, o meno, da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE conseguente alla corresponsione delle retribuzioni riconosciute nella sentenza presupposto avendo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ribadito il mancato versamento e non avendo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fornito documentazione; il secondo, per la nullità della sentenz a d’appello in riferimento agli artt. 112 e 115 c.p.c. per non avere la Corte territoriale tenuto conto che, dall’istruttoria processuale e da quanto dichiarato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, era emerso sia il mancato versamento contributivo sia che la somma indicata nel verbale di conciliazione sindacale si riferiva al ‘costo complessivo dell’operazione’.
L’ente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiscono con controricorso, convergenti sulla natura non retributiva della somma oggetto dell’accordo transattivo raggiunto tra le parti, non generatore di prestazione contributiva.
Nelle memorie illustrative depositate da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in prossimità di udienza, è stato prodotto un verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 25/6/2025, raggiunto tra COGNOME NOME e la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, contenente l’esplicita c onvenzione di risolvere il rapporto di lavoro fra le parti e di ‘ definire in via transattiva la vertenza di lavoro pendente innanzi alla Corte di Cassazione, recante RG
n.83/2025 ‘; nell’atto, redatto ex art. 2113 c.c. e 410 e ss. c.p.c., sottoscritto da entrambe le parti e con l’assistenza dei conciliatori da loro designati, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare ‘ agli atti, diritto e azione di cui al ricorso per cassazione RG n.83/2025, a spese compensate ‘ e la società controricorrente, a mezzo del suo procuratore, ha dichiarato di accettare ‘ le rinunce formulate nel presente verbale dalla sig.ra COGNOME NOME ‘.
A tale atto conciliativo si è riportata anche la parte ricorrente nelle proprie memorie illustrative di udienza, chiedendo altresì l’estinzione nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con integrale compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 7 ottobre 2025, svolta la relazione del Consigliere relatore, udita la requisitoria del Procuratore Generale che ha concluso per l’estinzione del giudizio nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e per la inammissibilità o rigetto per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e sentiti i difensori delle parti costituite, la Corte si è riservata di decidere nel temine di rito.
RAGIONI DELLA DECISIONE
De ve darsi atto della intervenuta rinuncia agli atti e all’azione di cui al presente ricorso, dichiarazione esplicita resa dalla parte personalmente e accettata formalmente dalla controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, come risulta dal verbale di conciliazione sindacale redatto in forma protetta con l’assistenza dei conciliatori, al quale entrambi i legali delle parti hanno fatto riferimento nelle loro memorie illustrative depositate ex art. 378 c.p.c., convergendo per la pronuncia estintiva con spese compensate.
La dichiarazione di rinuncia, per parte ricorrente, determina il venire meno dell’interesse a proseguire nel gravame ed esprime la volontà abdicativa alle doglianze inizialmente esposte avverso la sentenza impugnata, palesandosi in tal modo una causa impeditiva di ogni valutazione sul proposto ricorso, al quale la stessa parte rinunciante aveva dato avvio.
Alla rinuncia al ricorso, che soddisfa i requisiti formali, contenutistici e temporali di cui agli artt. 390-391 c.p.c., fa seguito, dunque, l’effetto estintivo del giudizio di legittimità, sul quale converge analoga volontà della controparte datoriale, accettante. Pertanto, va emessa conforme declaratoria.
Riguardo alla posizione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, estranea all’accordo conciliativo, si rileva che nel proprio controricorso l’istituto non conclude per l’accertamento del rapporto previdenziale e, anzi, aveva escluso la contribuzione invocandone anche la prescrizione, a cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto di non essere obbligata a seguito della transazione novativa. Né la ricorrente aveva formulato conclusioni nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, peraltro neppure destinataria di statuizioni, dichiarative o di condanna, all’esito della impugnata sentenza. Pertanto, da un iniziale coinvolgimento di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nell’azione instaurata in primo grado (nella necessità di un litisconsorzio integrale nella domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi evasi, quale “azione per la regolarizzazione del rapporto contributivo”, il cui obbligo datoriale ‘si configura, nell’ambito del rapporto di lavoro, come obbligo di facere, non già come un diritto di credito ai contributi da parte del lavoratore’, come ricorda Cass. ord. n. 29637/2021), si è giunti ad una partecipazione al giudizio come sostanziale denunciatio litis per carenza di alcuna domanda utilmente proponibile verso l’istituto previdenziale . Ne consegue
che, coerentemente con tale posizione assunta nel processo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non è stato coinvolto nell’accordo conciliativo.
Riguardo alle spese, in presenza di adesione alla rinuncia, non va pronunciata alcuna condanna, a mente dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.; peraltro le parti, nel verbale di conciliazione, si sono accordate per la loro compensazione, ma devesi anche evidenziare che la ricorrente ha formulato dichiarazione esonerativa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
4.1 – Nulla si dispone sulle spese anche nel rapporto con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la cui posizione processuale, per quanto innanzi, è rimasta meramente informativa dell ‘esistenza del contenzioso , senza partecipazione sostanziale al percorso decisionale assunto.
4.2 – Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipicidel rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n.6888/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n.19560/2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, all’esito dell’udienza del 7 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La Presidente
NOME NOME COGNOME