Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35013 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 35013 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29810-2022 proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocata NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1139 del 2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI PALERMO , depositata il 15 dicembre 2022 (R.G.N. 1129/2021).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 22/10/2025
giurisdizione RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Presupposti RAGIONE_SOCIALE‘intervento. Trasferimento d’azienda.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo ha accolto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Termini Imerese, ha respinto la domanda RAGIONE_SOCIALEa signora NOME COGNOME , volta a ottenere l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE gestito dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di Euro 8.478,45, a titolo di trattamento di fine rapporto, maturato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa prestata alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte di merito ha richiamato l’inopponibilità degli accordi di deroga alla responsabilità solidale tra cedente e cessionario RAGIONE_SOCIALE‘azienda (art. 2112 cod. civ.), in quanto anteriori alla dichiarazione d’insolvenza RAGIONE_SOCIALEa soc ietà cedente, e la conseguente inesigibilità del credito per TFR, a fronte RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
-Contro la sentenza d’appello la signora NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di un motivo di censura.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47, commi 4bis e 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1990, n. 428, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001.
La Corte di merito avrebbe errato nell’escludere l’idoneità degli accordi tra la cedente RAGIONE_SOCIALE e la cessionaria RESET a derogare alla disciplina dettata dall’art. 2112 cod. civ., sol perché la formale dichiarazione d’insolvenza è successiva alla conclusion e degli accordi.
In via gradata, la ricorrente formula istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea sulla corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 2001/23/CE.
-È stato depositato, prima RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 390 cod. proc. civ.
-Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
-Le spese del presente giudizio possono essere compensate, in ragione RAGIONE_SOCIALEa peculiare complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso sono state approfondite in tutte le loro implicazioni (nei medesimi termini, in controversie sovrapponibili, Cass., sez. lav., 18 agosto 2025, n. 23509, e, di recente, Cass., sez. lav., 19 dicembre 2025, n. 33320, e 17 dicembre 2025, n. 33050 e n. 33047).
-La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto ).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione civile del 22 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME