Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24228/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 5266/2022 depositata il 03/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1. -Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. e art. 30 d.lgs. n. 150/2011 la società RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche ‘RAGIONE_SOCIALE‘), con sede secondaria in Belgrado (Serbia), INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, ha chiesto alla Corte di appello di Roma il riconoscimento e l’esecutività nella Repubblica RAGIONE_SOCIALE della sentenza emessa dal Tribunale di Belgrado n. 17 P 557/2019 del 22/11/2019 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, si è opposta al riconoscimento.
La sentenza emessa dal Tribunale di Belgrado n. 17 P 557/2019 del 22/11/2019 nei confronti di RAGIONE_SOCIALE aveva statuito la condanna al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di 12.850.297,60 dinari serbi (euro 108.730,82) oltre interessi, sulla base di un contratto avente ad oggetto la fornitura di materiali e la costruzione di strutture murarie di sostegno necessari per la realizzazione di una infrastruttura costituita da un ponte di accesso su ferrovia, una strada e un canale situati in Serbia.
La Corte capitolina ha respinto il ricorso con ordinanza pubblicata il 3 ottobre 2023, ravvisando la non sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed in particolare i presupposti di cui all’art. 64 lett. b) e c) L. n. 218/1995 in quanto ha ritenuto che questa società non fosse stata parte del processo serbo.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dell’ordinanza in epigrafe con un mezzo. RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso.
È stata disposta la trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380 -bis.1 c.p.c.
La Procura generale ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE:
Nell’approssimarsi dell a camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto con cui, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, sottoscritto per adesione dall’altra parte costituita che ha concordato nella richiesta di compensazione delle spese di lite.
L’esame dell’atto di rinuncia al ricorso per cessazione della materia del contendere, sottoscritto da entrambe le parti, con integrale compensazione delle spese, è preliminare all’esame del ricorso.
La rinuncia ha i requisiti dell’art. 390 c.p.c. onde va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.
Alla relativa declaratoria si deve far luogo senza provvedimenti in ordine alle spese di lite, stante l’accordo delle parti in argomento.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima