Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14425 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14425 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 412/2022 R.G. proposto da:
COGNOME DI COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME e COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.
-controricorrente-
avverso l’ORDINANZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 785/2019 depositata il 16/11/2021.
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio di cassazione.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME di Castelnuovo ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso l’ordinanza n. 4836/2021 resa dalla Corte d’appello di Salerno il 16 novembre 2021.
Resiste con controricorso l’avvocato NOME COGNOME.
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato memoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
La causa ha ad oggetto la domanda di liquidazione dei compensi professionali avanzata dall’avvocato COGNOME per l’attività svolta in favore del cliente NOME COGNOME di Castelnuovo in un procedimento di esproprio intrapreso dal Comune di Casalvelino e nel conseguente giudizio di opposizione alla stima, come concordati nell’accordo del 1° marzo 2012 nella misura del 12% sulla sorte capitale di € 909.849,50, incrementata degli interessi legali dalla data del decreto di esproprio.
La Corte d’appello di Salerno, detratti gli acconti già versati ammontanti a complessivi € 38.269,51, ha determinato i compensi residui spettanti all’avvocato NOME COGNOME nella somma di € 78.428,03, oltre a rimborso forfettario del 15 % per spese generali, 4% per c.a.p. e 22 % per i.v.a., pari a complessivi € 114.435,90, maggiorati degli interessi.
In data 2 dicembre 2024 l’avvocata NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME COGNOME di Castelnuovo, ha tuttavia depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia alla quale ha aderito il controricorrente avvocato NOME COGNOME
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione della fissazione dell’udienza per la decisione sul ricorso, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Risultando che il controricorrente abbia aderito alla rinuncia, non deve pronunciarsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile