Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6595 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 6595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16358/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente- contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
– Intimati – avverso sentenza n. 292 del 5/7/2024 del RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/2/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Udite le conclusioni del P.M., in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto per rinuncia.
La Corte,
letto il ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO per la cassazione della sentenza n. 292 del 5/7/2024 del RAGIONE_SOCIALE, che aveva confermato la decisione del RAGIONE_SOCIALE che lo aveva dichiarato responsabile dei capi 1) e 3) di incolpazione, per avere violato, con condotte commesse a partire dal 2017 nei confronti della sig.ra NOME, il disposto dell’art. 29, commi 1, 3 e 4, del Codice Deontologico RAGIONE_SOCIALE, e gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per quattro mesi;
rilevato che il ricorrente, con atto del 16.1.2025, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso;
che nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, in difetto di attività difensiva dell’intimato;
che nulla deve altresì disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, prevista dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesi in cui l’impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, tenuto conto che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso (Cass. Sez. un. n. 19976 del 2024; Cass. n. 14782 del 2018);
visti gli artt. 390 e art.391 cod. proc. civ.
P. T. M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
R.G. n. 16358/2024.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 4 febbraio