Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Giudizio si Estingue Senza Spese Aggiuntive
L’ordinanza in esame, emessa dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, offre un’importante chiarificazione sugli effetti della rinuncia al ricorso. Questo atto processuale, sebbene ponga fine alla controversia, ha conseguenze diverse rispetto a un rigetto o a una dichiarazione di inammissibilità, soprattutto per quanto riguarda gli oneri economici a carico della parte che decide di abbandonare l’impugnazione. Il caso analizzato riguarda un procedimento disciplinare a carico di un avvocato, ma i principi espressi hanno una valenza generale.
I Fatti del Caso: da una Sanzione Disciplinare alla Cassazione
Un avvocato veniva sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina con la sospensione dall’esercizio della professione per quattro mesi. La sanzione era stata comminata per la violazione di alcune norme del Codice Deontologico Forense. La decisione veniva confermata anche in secondo grado dal Consiglio Nazionale Forense.
Contro quest’ultima sentenza, il professionista proponeva ricorso per cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere nel merito, lo stesso avvocato, tramite un atto sottoscritto personalmente e dal suo difensore, dichiarava di rinunciare al ricorso.
La Decisione della Corte e le Conseguenze della Rinuncia al Ricorso
Le Sezioni Unite, preso atto della volontà del ricorrente, hanno dichiarato l’estinzione del giudizio. La parte più significativa della decisione non risiede tanto nella presa d’atto della rinuncia, quanto nelle sue conseguenze economiche. La Corte ha infatti stabilito due punti fondamentali:
1. Nessuna Condanna alle Spese: Poiché la parte intimata (il Consiglio dell’Ordine) non aveva svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione, non vi era luogo a provvedere sulle spese legali.
2. Inapplicabilità del Doppio Contributo: La Corte ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto ‘doppio contributo’) non si applica nei casi di rinuncia al ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un’interpretazione rigorosa della normativa processuale e della legislazione in materia di spese di giustizia. In base all’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, il pagamento del doppio contributo è previsto solo in tre specifiche ipotesi: quando l’impugnazione è rigettata, dichiarata inammissibile o improcedibile.
La rinuncia al ricorso è un istituto giuridico differente, disciplinato dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, che porta all’estinzione del giudizio. Di conseguenza, non rientrando in nessuna delle tre casistiche previste dalla legge, la rinuncia non può far scattare l’obbligo di pagamento del doppio contributo. La Corte ha richiamato a supporto di questa interpretazione anche precedenti pronunce giurisprudenziali, consolidando un orientamento ormai pacifico.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione delle Sezioni Unite Civili ribadisce un principio di fondamentale importanza pratica per avvocati e parti processuali. Optare per la rinuncia al ricorso, quando le probabilità di successo appaiono scarse o sono venute meno le ragioni della controversia, rappresenta una scelta strategica che può evitare conseguenze economiche negative. In particolare, permette di evitare il rischio di dover pagare il doppio del contributo unificato, una sanzione prevista per chi prosegue un’impugnazione fino a una decisione sfavorevole. Questa ordinanza, pertanto, serve come un chiaro promemoria del fatto che le scelte processuali devono essere attentamente ponderate non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello economico.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Il giudizio di cassazione viene dichiarato estinto, ponendo fine alla controversia senza una decisione nel merito.
In caso di rinuncia al ricorso, si deve pagare il cosiddetto ‘doppio contributo’ unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare il doppio contributo scatta solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, ma non in caso di rinuncia.
La rinuncia al ricorso comporta sempre una condanna alle spese legali?
Non automaticamente. Nel caso specifico, la Corte non ha disposto nulla sulle spese perché la controparte non aveva svolto attività difensiva. In generale, le spese possono essere regolate diversamente se vi è un accordo tra le parti o se la controparte ha già sostenuto dei costi per difendersi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 6595 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 6595 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16358/2024 R.G. proposto da:
PUNTURIERI NOME COGNOME rappresentato e difeso per procura alle liti allegata al ricorso dall’Avvocato NOME COGNOME domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA. PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
– Intimati – avverso sentenza n. 292 del 5/7/2024 del Consiglio Nazionale Forense.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/2/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto per rinuncia.
La Corte,
letto il ricorso proposto dall’Avv. NOME COGNOME per la cassazione della sentenza n. 292 del 5/7/2024 del Consiglio Nazionale Forense, che aveva confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Reggio Calabria che lo aveva dichiarato responsabile dei capi 1) e 3) di incolpazione, per avere violato, con condotte commesse a partire dal 2017 nei confronti della sig.ra NOMECOGNOME il disposto dell’art. 29, commi 1, 3 e 4, del Codice Deontologico Forense, e gli aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense per quattro mesi;
rilevato che il ricorrente, con atto del 16.1.2025, sottoscritto personalmente e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorso;
che nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, in difetto di attività difensiva dell’intimato;
che nulla deve altresì disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, prevista dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, applicandosi tale misura soltanto nelle ipotesi in cui l’impugnazione sia rigettata ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile, tenuto conto che nessuna pronuncia al riguardo deve essere adottata in caso di rinuncia al ricorso (Cass. Sez. un. n. 19976 del 2024; Cass. n. 14782 del 2018);
visti gli artt. 390 e art.391 cod. proc. civ.
P. T. M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
R.G. n. 16358/2024.
Dispone che, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni unite civili il 4 febbraio