Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28236 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28236 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25794-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , domiciliata ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, domiciliati ope legis in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
Oggetto
Dirigenza SSN Omessa graduazione funzioni Rinuncia al ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 331/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/05/2022 R.G.N. 990/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 12 maggio 2022, la Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Sciacca e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, alle cui dipendenze gli istanti prestavano servizio quali dirigenti medici titolari di incarico professionale di alta specializzazione, avente ad oggetto il risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligo contrattuale consiste nte nella graduazione delle funzioni dirigenziali e nella connessa pesatura degli incarichi, necessarie al fine di quantificare e corrispondere la parte variabile dell’indennità di posizione aziendale, danno commisurato all’importo mensile di € 150,00 per il periodo dall’1.11.2010 al 31.12.2012 per COGNOME e dall’1.3.2012 al 31.12.2012 per COGNOME e COGNOME;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto sussistere, in relazione all’assenza delle necessarie procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, l’inadempimento colpevole dell’RAGIONE_SOCIALE per non avere posto in essere tali procedure, derivandone la risarcibilità del danno conseguente;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l ‘RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli originari istanti;
-che, in prossimità della disposta adunanza camerale, la ASP di RAGIONE_SOCIALE ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso cui faceva seguito l’accettazione del controricorrente;
-che la rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione;
-che, poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.;
-che non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26.9.2023.