Rinuncia al ricorso: la Cassazione chiarisce le conseguenze
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può chiudere definitivamente una controversia legale anche quando questa è giunta al suo ultimo grado di giudizio. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito le conseguenze di tale atto, in particolare per quanto riguarda l’estinzione del processo e la regolamentazione delle spese legali. Vediamo nel dettaglio il caso e la decisione dei giudici.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da una controversia di diritto del lavoro. Una dirigente medica aveva citato in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di appartenenza, chiedendo il risarcimento del danno per la mancata graduazione delle sue funzioni dirigenziali. Tale omissione, secondo la professionista, le aveva impedito di percepire la componente variabile dell’indennità di posizione per un determinato periodo.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione alla dirigente, condannando l’Azienda Sanitaria al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. Insoddisfatta della decisione, l’Azienda Sanitaria aveva deciso di proseguire la battaglia legale, proponendo ricorso per Cassazione.
La svolta processuale: la rinuncia al ricorso
Quando il caso era ormai pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. L’Azienda Sanitaria, tramite i suoi legali, ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo significa che ha manifestato la volontà di non voler più proseguire nel giudizio di legittimità.
Successivamente, la dirigente medica, la cosiddetta controricorrente, ha depositato un atto di accettazione della rinuncia. Questo passaggio è fondamentale perché, come vedremo, determina specifiche conseguenze sulle spese processuali.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione degli atti, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le motivazioni della sua decisione si basano su precise norme procedurali:
1. Ritualità della rinuncia: La Corte ha verificato che la rinuncia fosse stata presentata nelle forme prescritte dalla legge (art. 390 del codice di procedura civile, come modificato dal D.lgs. n. 149/2022). Essendo l’atto formalmente corretto, era idoneo a produrre i suoi effetti.
2. Effetto dell’accettazione sulle spese: L’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile stabilisce che, se la rinuncia viene accettata dalla controparte, il giudice non deve pronunciarsi sulle spese. Le parti, in sostanza, si accordano autonomamente sulla loro gestione. L’accettazione della dirigente medica ha quindi impedito alla Corte di emettere una statuizione sulle spese di lite.
3. Inapplicabilità del ‘doppio contributo unificato’: La Corte ha inoltre chiarito che non sussistevano i presupposti per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Questa norma prevede il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte che ha perso l’impugnazione. Tuttavia, come confermato da precedente giurisprudenza (Cass. n. 19560/2015), tale sanzione si applica solo nei casi di rigetto, improponibilità o inammissibilità del ricorso, e non quando il giudizio si estingue per rinuncia.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un chiaro esempio di come una lite giudiziaria possa concludersi senza una decisione sul merito, ma attraverso un atto dispositivo delle parti. La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, costituisce lo strumento processuale per porre fine in modo definitivo e concordato a un contenzioso, anche in Cassazione. La decisione sottolinea l’importanza della corretta formalizzazione degli atti e chiarisce le implicazioni procedurali, in particolare l’automatica estinzione del giudizio e la deroga all’obbligo del giudice di provvedere sulle spese di lite e sul raddoppio del contributo unificato. Questo meccanismo incentiva le parti a trovare soluzioni extragiudiziali, alleggerendo il carico dei tribunali.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la rinuncia è presentata nelle forme corrette, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, ponendo fine al processo.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte?
Secondo l’ordinanza, se la rinuncia è accettata dalla parte avversaria, il giudice non emette alcuna decisione sulle spese. Ciò implica che le parti hanno regolato la questione privatamente, probabilmente tramite un accordo transattivo.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte ha specificato che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, non in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28208 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28208 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17554-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata ope legis in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1424/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 03/01/2022 R.G.N. 1196/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Oggetto
Dirigenza medica SSN Omessa graduazione delle funzioni Conseguenze Rinuncia al ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME ed aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla ricorrente, dirigente medico con incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, la somma di € 150,00 per ogni mese di servizio prestato dal febbraio 2012 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, che aveva impedito la corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso NOME COGNOME.
Con atto pervenuto il 15 settembre 2023, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Successivamente è pervenuta ( il 16/18 settembre 2023) accettazione da parte della controricorrente e del suo difensore. 5. La rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ.,
l’estinzione del giudizio di cassazione.
Poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
N on sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.