Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19287 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24480/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME
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NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO ROMA n. 1099/2024 depositata il 13/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
rilevato che i ricorrenti meglio indicati in epigrafe hanno agito nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE rivendicando il diritto all’inquadramento in area seconda del vigente CCNL o, in subordine, chiedendo il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’esercizio di fatto di mansioni corrispondenti a quelle di tale superiore area, livello retributivo iniziale;
la domanda è stata rigettata dal Tribunale di Roma, la cui pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di quella stessa città;
i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha opposto difese con controricorso;
l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
i ricorrenti, con nota depositata in data 19.3.2025, hanno rinunciato al ricorso per cassazione;
la nota è stata comunicata, come da rito vigente, al RAGIONE_SOCIALE controricorrente e quindi sono maturati i presupposti per la declaratoria di estinzione;
il comportamento processuale di dismissione dell’impugnazione, con sgravio del processo da ulteriori attività giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16/04/2025.