Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6822 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6822 Anno 2026
Presidente: GRAZIOSI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2276/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese da ll’ AVV_NOTAIO, con domiciliazione digitale ex lege
-controricorrenti-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1741/2021, pubblicata il 14/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/2/2026 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con atto di citazione notificato il 21/7/2004 NOME COGNOME, deceduta poi nelle more del giudizio, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di proprietarie degli appartamenti siti in Salerno, alla INDIRIZZO, INDIRIZZO, contraddistinti dagli interni nn. 37 e 38, nonché di parte del soprastante terrazzo di copertura, convenivano davanti al Tribunale di Salerno il Condominio Palazzo Luongo di INDIRIZZO Salerno nonché l’RAGIONE_SOCIALE d a Nocera Inferiore per ottenerne la condanna in solido al ripristino dello stato dei luoghi delle suddette unità immobiliari e al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa di infiltrazioni degli appartamenti di loro proprietà, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nelle more del giudizio, in data 28/9/2025 era emesso dal Tribunale di Salerno decreto n. 1552/2005, con il quale era ingiunto al Condominio di pagare al l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME , in qualità di direttore dei lavori, l a somma di € 33.174,42, oltre accessori.
Con atto di citazione notificato in data 26/11/2005, il Condominio proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento di tutti i danni subiti e causati dall’opera professionale dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo così instaurato veniva riunito al giudizio originariamente introdotto con la domanda risarcitoria dalle attrici COGNOME.
Il Tribunale, con sentenza n. 2327/2014, condannava il Condominio e l’RAGIONE_SOCIALE convenuta al risarcimento dei danni, quantificati come in dispositivo e revocava il decreto ingiuntivo opposto, determinando in € 14.000, oltre interessi, la somma dovuta dal Condominio , a titolo di compenso, a ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME.
Decidendo sull’appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e sugli appelli incidentali proposti dal Condominio, dalle originarie attrici e da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la Corte d’Appello di
Salerno, con sentenza n. 1741/2021 , accoglieva l’appello incidentale delle AVV_NOTAIO, riformando solo parzialmente la sentenza impugnata. Il Condominio ha proposto ricorso, affidato a tre motivi; NOME con
NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME si sono difese controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato, in data 20 gennaio 2026, ‘ atto di rinuncia al ricorso principale per cassazione ‘, sottoscritto digitalmente, come prescritto dall’art. 390 comma 1 c.p.c.
Le controricorrenti hanno depositato, in data 26 gennaio 2026, una dichiarazione – sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale – con la quale hanno accettato la rinuncia del Condominio ricorrente. Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare ai sensi dell’art. 391 c.p.c. l’estinzione del giudizio di cassazione senza far luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, come previsto dal comma 4 dell’articolo citato . Resta, altresì, esclusa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13, comma 1 -quater, d.p.r. 30/5/2002 n. 115.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME