Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33925 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 33925 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 32010/2018 R.G. proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE CALABRIA, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE BASILICATA, RAGIONE_SOCIALE CAMPANIA, RAGIONE_SOCIALE MONZA E BRIANZA, RAGIONE_SOCIALE LAZIO, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE FIRENZE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
-resistente- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO MILANO n. 300/2018 depositata il 09/05/2018.
Udita la relazione dal Consigliere NOME COGNOME.
Viste le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha insistito per la pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, docente RAGIONE_SOCIALEa scuola pubblica, ha agito in giudizio lamentando che, nelle operazioni di trasferimento per l’a.s. 2016/2017, le fosse stato preferito personale munito di punteggio pari o inferiore al suo, ottenendo quindi in sua vece il trasferimento presso le sedi RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria, Basilicata, Campania, Lazio e Toscana.
Il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda, disponendo il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa ricorrente presso l’Ambito 0001 RAGIONE_SOCIALEa Regione Basilicata, ma poi la sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Avverso quest’ultima sentenza NOME COGNOME ha proposto ricors o per cassazione con due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato solo nota di costituzione in giudizio, senza svolgere difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
NOME COGNOME, nelle more RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza di trattazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ha depositato atto di rinuncia al giudizio.
L’atto di rinuncia al mandato in atti da parte del difensore, non ha rilievo, in quanto esso indica come parte tale NOME e non la COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa cui difesa si deve quindi ritenere il legale fosse ancora officiato al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione anche da parte sua RAGIONE_SOCIALE‘atto di rinuncia e RAGIONE_SOCIALE‘autentica RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Anche il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, che va pertanto disposta, senza pronuncia sulle spese, in quanto il AVV_NOTAIO si è limitato alla costituzione in giudizio, non svolgendo in concreto difese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.7.2023.