Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27718 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27718 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
Oggetto:
conto corrente
AC – 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00763/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO, giusta procura speciale alle liti del 7 settembre 2023 in atti;
– ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, mandataria di RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione e a ll’ indirizzo EMAIL,
rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO , giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2657/2020 della Corte Di Appello di Venezia, pubblicata il 12/10/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO CHE
Con sentenza pubblicata in data 12 ottobre 2020, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Verona aveva rideterminato il saldo di due conti correnti bancari accesi da RAGIONE_SOCIALE presso il RAGIONE_SOCIALE Popolare Soc. Coop. -oggi RAGIONE_SOCIALE BPM S.p.A. -condannando i fideiussori della società NOME RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE a pagare, in solido con la garantita, la complessiva somma di euro 4.292.524,95.
La Corte di appello ha d ichiarato l’ inammissibilità dell’appello proposto dagli odierni ricorrenti rilevando come, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., non sia sufficiente manifestare la volontà di impugnare la decisione gravata o un capo della stessa, ma occorra altresì l’esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mira a incrinare il fondamento logico giuridico della stessa e che pertanto le censure dell’appellante, pur senza dover assumere una forma determinata, devono comunque tradursi nella chiara esplicitazione delle ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, con un argomentata critica della decisione impugnata e con una chiara enunciazione delle ragioni di dissenso, idonee a condurre a
una diversa decisione; l’applicazione di tali principi alla fattispecie conduceva alla declaratoria di inammissibilità del gravame, atteso che gli allora appellanti si erano limitati, a fronte del rigetto di tutte le doglianze proposte con l’atto di citazione introduttivo, a dedurre la sostanziale preferenza per una delle ipotesi ricostruttive sviluppate nella consulenza tecnica di primo grado diversa da quella adottata dal primo giudice, senza alcuna argomentazione volta a delineare il ragionamento logico e giuridico che avrebbe condotto a dover valorizzare le diverse risultanze dell’elaborato peritale.
Avverso detta sentenza NOME NOME NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
Con atto datato 8 settembre 2023 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con compensazione delle spese.
La rinuncia è stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE con atto datato 13 settembre 2023.
CONSIDERATO CHE
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Le spese legali sono compensate tra le parti, come da esse espressamente convenuto.
È escluso nel caso di specie il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e integralmente compensate tra le parti le spese di fase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2023.