Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25431 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12243-2021 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e in qualità di titolare dell’omonima azienda agricola, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, in qualità di erede di NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 254/2019 d ella Corte d’appello di Trento, depositata in data 09/12/2019;
Oggetto
CONTROVERSIE AGRARIE
Rinuncia al ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/05/2024
Adunanza camerale
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale in data 02/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
In fatto e in diritto
che NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, ma previa richiesta di rimessione in termini, per la cassazione della sentenza n. 254/19, del 9 dicembre 2019, della Corte d’appello di Trento, Sezione Specializzata Agraria, che ne ha dichiarato inammissibile il gravame esperito avverso la sentenza n. 295/19, del 5 aprile 2019, del Tribunale di Trento, Sezione Specializzata Agraria, che aveva dichiarato risolto, per grave inadempimento dell’odierno ricorrente, un contratto di affitto agrario stipulat o oralmente nel 2009 con il proprio genitore, NOME COGNOME, escludendo esservi prova sufficiente di un accordo intercorso tra il padre e il figlio in merito al rifacimento dei vigneti e alla compensazione delle relative spese con i canoni rimasti insoluti;
che il solo motivo denuncia -ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. -violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153, comma 2, cod. proc. civ. e degli artt. 327 e 348 cod. proc. civ;
che si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto intempestiva la proposizione del gravame, sul presupposto che il deposito dello stesso (applicandosi il c.d. ‘rito lavoristico’), avvenuto nelle forme telematiche, risultava essersi compiuto con ricezione d ella ‘busta’ presso la cancelleria della Corte trentina alle ore 00.01,8 del giorno 7 ottobre 2019, l’ultimo giorno utile essendo quello del 5 ottobre, prorogato al giorno 6, essendo il 5 domenica;
-che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, NOME COGNOME, nella già indicata qualità, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
che non consta la presentazione di requisitoria scritta da parte del Procuratore Generale presso questa Corte;
che il ricorrente -per il quale si è costituito nuovo difensore – ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale ha aderito anche la controricorrente, con richiesta di integrale compensazione dei compensi e delle spese del giudizio di legittimità;
che la rinuncia presenta i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ;
che stante l’adesione alla rinuncia non è luogo a provvedere sulle spese a norma del quarto comma dell’art. 391 c.p.c.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della