Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28383 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28383 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10923-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata
Oggetto
Lavoro subordinato
Licenziamento orale
Differenze retributive
R.G.N. 10923/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2023
CC
e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 615/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 992/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO che :
con sentenza n. 126/2017, il Tribunale di Salerno – in parziale accoglimento delle domande di NOME, autista non regolarmente assunto, addetto all’accompagnamento degli alunni che frequentavano la RAGIONE_SOCIALE, gestita dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE -, aveva accertato un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal settembre 2000, l’ill egittimità del licenziamento orale comunicato dalla datrice di lavoro, ed aveva condannato la resistente al pagamento di una somma di € 25.343,33 a titolo di differenze retributive e TFR, nonché al pagamento delle mensilità non percepite a far data dall’im pugnativa del licenziamento del 6.4.2011, oltre accessori;
c on la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in parziale riforma della sentenza di pr imo grado, dichiarava tenuta e condannava l’appellante al pagamento in favore dell’appellato della somma di € 11.123,81 a titolo di differenze retributive ed € 6.960,99 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge; rigettava per il resto ogni altra domanda formulata nel ricorso introduttivo;
avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
h a resistito l’intimata con controricorso ;
CONSIDERATO che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale i difensori del ricorrente hanno depositato nota che reca in allegato atto in cui NOME rinuncia al ricorso per cassazione; l’atto risulta sottoscritto da detta parte personalmente, nonché dai suoi difensori ai fini di cui all’art. 390 c.p.c.; lo stesso atto in calce reca l’accettazione di tale rinuncia da parte dei difensori costituiti della controricorrente, che, stando alla procura in atti loro rilasciata, erano tra l’altro muniti del potere di accettare rinunce ;
risultando, quindi, regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
nulla dev’essere quanto alle spese, giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., in quanto la controricorrente ha aderito alla rinuncia;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 12.9.2023.