Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5505 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5505 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25467/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, già rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege , ricorso introduttivo del procedimento nel quale sono intervenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di NOME COGNOME, rappresentati dal medesimo difensore già menzionato, con domiciliazione ex lege ;
-interventori eredi del ricorrente- contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 652/2023, depositata il 29/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME, formulando sette motivi, aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 652/2023, depositata in data 2906/2023 con cui la Corte d’appello di Torino aveva rigettato l’impugnazione della pronuncia n. 34/2022 del Tribunale di Vercelli che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni, ex artt. 2043 e 2059 cod. civ., nei confronti di NOME COGNOME, fondata sull’assunto che il COGNOME avesse nascosto un’arma con matricola abrasa in un magazzino di sua proprietà e che in seguito ne avesse anonimamente segnalato la presenza ai Carabinieri, provocando a suo carico un giudizio penale per detenzione di arma clandestina e ricettazione, conclusosi con la sentenza di assoluzione n. 779/2019 del Tribunale di Vercelli;
NOME COGNOME aveva resistito con controricorso;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod. proc. civ.
Considerato che :
non è necessario dar conto dei singoli motivi del ricorso, atteso che in data 8/08/2025 NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto partecipato alla controparte, onde assicurare il contraddittorio (v. Cass., Sez. Un., 22/04/2013, n. 9692, Cass. 13/05/2024, n. 13118; Cass. 17/07/2019, n. 19172), sono intervenuti nel giudizio nella qualità di eredi di NOME COGNOME, deceduto il 28/06/2024 (il che è pienamente ammissibile, v. Cass. 17/07/2019, n. 19172), e in tale qualità, non contestata dalla controparte, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 cod. proc. civ., notificato al COGNOME in data 28/07/2025, con richiesta di
compensazione integrale delle spese di giudizio, unitamente all’accettazione dell’AVV_NOTAIO COGNOME nell’interesse del COGNOME; deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio di legittimità in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge;
non deve provvedersi, ex art. 391, u.c., cod. proc. civ., sulle spese del giudizio di cassazione, come pure richiesto in primis dal controricorrente , stante l’intervenuta accettazione della rinuncia ;
nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche ipotesi che lo prevedono (Cass. 5/12/2023, n. 34025), e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, di stretta interpretazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560) come tale insuscettibile di interpretazione analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio di legittimità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME