Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31943 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31943 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/11/2023
O R D I N A N Z A
sul ricorso per revocazione n. 7815/22 proposto da:
-) COGNOME NOME , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME in virtù di procura conferita con atto pubblico;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME ;
– intimati – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione 20.1.2022 n. 1753; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, vedova di NOME COGNOME, convenne la coerede NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Matera, sezione di Pisticci, chiedendone la condanna al pagamento d’una somma di denaro a titolo di petizione di eredità.
Il Tribunale di Matera declinò la propria competenza in favore di quello di Taranto, che a sua volta declinò la propria competenza per territorio.
La Corte d’appello di Lecce, sezione di Taranto, con sentenza 11.9.2020 n.253 accolse il gravame proposto da NOME COGNOME e, con esso, la domanda di condanna.
Oggetto:
rinuncia
Questa Corte, con ordinanza 20.1.2022 n. 1753 dichiarò inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza d’appello.
La suddetta ordinanza 1753/22 di questa Corte è stata impugnata per revocazione da NOME COGNOME, nei confronti della sola NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c..
NOME COGNOME è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato telematicamente il 26.5.2023 NOME COGNOME ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione.
Non è luogo a provvedere sulle spese, a causa della indefensio della controparte.
P.q.m.
dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della