Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Estingue
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come una controversia legale possa concludersi non con una sentenza sul merito, ma attraverso un atto processuale specifico: la rinuncia al ricorso. Questo meccanismo, previsto dal codice di procedura civile, permette alla parte che ha promosso un’impugnazione di porre fine al giudizio, con conseguenze precise in termini di costi e definitività della decisione impugnata. Analizziamo il caso per comprendere meglio il funzionamento e le implicazioni di tale istituto.
I Fatti del Caso: Danno da Mancata Graduazione Funzioni
La vicenda trae origine dalla richiesta di un dirigente medico nei confronti della propria Azienda Sanitaria Provinciale. Il medico lamentava di aver subito un danno economico a causa della mancata graduazione delle sue funzioni dirigenziali. Tale omissione, secondo il ricorrente, gli aveva impedito di percepire la componente variabile dell’indennità di posizione per un lungo periodo, dal gennaio 2008 al dicembre 2012.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione al dirigente, condannando l’Azienda Sanitaria al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, quantificata in € 150,00 per ogni mese di servizio nel periodo considerato.
Il Ricorso in Cassazione e la Svolta Processuale
Non rassegnata alla doppia sconfitta, l’Azienda Sanitaria aveva deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso basato su tre motivi di diritto. La controparte, il dirigente medico, si era regolarmente costituita in giudizio per resistere all’impugnazione.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito del ricorso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo. L’Azienda Sanitaria, tramite il suo legale rappresentante e il suo difensore, ha depositato un atto formale con cui dichiarava di voler rinunciare al ricorso. Pochi giorni dopo, è pervenuta l’accettazione di tale rinuncia da parte del medico e del suo avvocato.
L’impatto della rinuncia al ricorso sul processo
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, produce un effetto tombale sul giudizio di impugnazione. Il processo si arresta e non si arriva a una decisione che valuti la fondatezza dei motivi di ricorso. È esattamente ciò che è accaduto in questo caso, portando la Corte di Cassazione a emettere un’ordinanza di estinzione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su precise norme procedurali. In primo luogo, i giudici hanno verificato la ritualità della rinuncia. L’atto è stato redatto e sottoscritto nelle forme previste dall’art. 390 del codice di procedura civile, come modificato dalla recente riforma, rendendolo pienamente valido ed efficace.
In secondo luogo, la Corte ha applicato l’art. 391 del medesimo codice, che disciplina le conseguenze della rinuncia. La norma stabilisce che, a seguito di una rinuncia rituale, il giudizio di cassazione debba essere dichiarato estinto. Un punto cruciale riguarda le spese legali: il quarto comma dell’art. 391 prevede che, qualora la rinuncia sia stata accettata anche dalla parte personalmente (e non solo dal suo avvocato), il giudice non debba statuire sulle spese. Essendo questa la circostanza del caso di specie, la Corte non ha emesso alcuna condanna alle spese.
Infine, è stata esclusa l’applicazione del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, una sanzione pecuniaria prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. La Corte ha ribadito, citando un proprio precedente, che tale sanzione si applica solo in caso di rigetto, improponibilità o inammissibilità del ricorso, e non quando il giudizio si estingue per rinuncia.
Le Conclusioni: Implicazioni della Rinuncia Accettata
L’ordinanza conferma che la rinuncia al ricorso è uno strumento che determina la fine irrevocabile del processo in quella specifica fase. L’effetto principale dell’estinzione del giudizio di cassazione è che la sentenza impugnata, in questo caso quella della Corte d’Appello di Palermo, passa in giudicato. Ciò significa che la condanna dell’Azienda Sanitaria al risarcimento del danno in favore del medico diventa definitiva e non più contestabile. L’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente ha inoltre evitato una pronuncia sulle spese di lite, semplificando ulteriormente la chiusura della vicenda legale.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il giudizio si estingue. La Corte di Cassazione non esamina il merito della questione e il processo in quella fase si conclude definitivamente. Di conseguenza, la sentenza del grado precedente diventa definitiva.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali del giudizio di Cassazione?
Secondo l’ordinanza, che applica l’art. 391, comma 4, del codice di procedura civile, se la rinuncia è accettata dalla parte personalmente (oltre che dal suo difensore), la Corte non deve emettere una pronuncia sulle spese legali.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare il ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte ha chiarito che il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, ma non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28210 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28210 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9569-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1016/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/10/2021 R.G.N. 1275/2029;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Oggetto
Dirigenza medica Omessa graduazione funzioni Conseguenze Rinuncia al ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME ed aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al ricorrente, dirigente medico con incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c, del C.C.N.L. 8 giugno 20 00, la somma di € 150,00 per ogni mese di servizio prestato dal gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, che aveva impedito la corresponsione della componente varia bile dell’indennità di posizione.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso NOME COGNOME.
Con atto pervenuto il 15 settembre 2023, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Successivamente è pervenuta (il 16/18 settembre 2023) accettazione da parte del controricorrente e del suo difensore.
La rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione.
Poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
N on sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.