Rinuncia al Ricorso: Quando un Processo si Estingue Prima della Sentenza
Nel complesso mondo della giustizia, non tutte le cause arrivano a una sentenza che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione. Esistono meccanismi procedurali che possono terminare un giudizio in anticipo. Uno di questi è la rinuncia al ricorso, un istituto fondamentale che permette di chiudere una controversia in modo definitivo. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come funziona questo strumento e quali sono le sue conseguenze.
I fatti di causa
La vicenda ha origine da una controversia di diritto del lavoro. Un dirigente medico aveva citato in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale per cui lavorava, lamentando la mancata graduazione delle sue funzioni dirigenziali. Tale omissione, a suo dire, gli aveva impedito di percepire la componente variabile dell’indennità di posizione, causandogli un danno economico. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano dato ragione al medico, condannando l’Azienda Sanitaria a corrispondergli un risarcimento di € 150,00 per ogni mese di servizio prestato in un determinato periodo.
Non accettando la decisione, l’Azienda Sanitaria aveva proposto ricorso per cassazione, portando la questione davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, prima che i giudici potessero pronunciarsi nel merito, si è verificato un colpo di scena processuale.
La Rinuncia al ricorso e l’estinzione del giudizio
L’Azienda Sanitaria, tramite i suoi legali, ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo significa che ha deciso volontariamente di abbandonare la propria impugnazione. Poco dopo, il dirigente medico, ovvero la controparte, ha depositato un atto di accettazione di tale rinuncia.
A fronte di questi due atti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione, chiudendo di fatto il processo a quel livello.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su precise norme del codice di procedura civile. L’articolo 390 del codice prevede la possibilità per il ricorrente di rinunciare al proprio ricorso. L’articolo 391 stabilisce le conseguenze di tale rinuncia: se questa è accettata dalla controparte, il processo si estingue.
Nel caso specifico, la Corte ha verificato che sia la rinuncia che l’accettazione erano state redatte e depositate nelle forme previste dalla legge, rendendole pienamente valide ed efficaci. Due aspetti importanti emergono dalle motivazioni:
1. Le spese legali: Di norma, chi rinuncia al ricorso è condannato a pagare le spese legali alla controparte. Tuttavia, l’articolo 391, comma 4, del codice di procedura civile prevede un’eccezione: se la rinuncia è accettata dalla parte personalmente (e non solo dal suo avvocato), il giudice non deve decidere sulle spese, che si intendono regolate tra le parti. Poiché in questo caso l’accettazione proveniva sia dal dirigente medico che dal suo difensore, la Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese.
2. Il ‘doppio contributo unificato’: La legge prevede una sanzione (il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) per chi presenta ricorsi inammissibili, improcedibili o respinti. La Corte ha chiarito, citando un precedente (Cass. n. 19560/2015), che questa sanzione non si applica nei casi di estinzione del giudizio, come quello derivante da una rinuncia accettata.
Le conclusioni
Questa ordinanza illustra in modo esemplare il funzionamento e l’utilità della rinuncia al ricorso. Si tratta di uno strumento che consente alle parti di porre fine a una lite in modo consensuale, anche quando si è già al più alto grado di giudizio. La sua corretta applicazione, con l’accettazione della controparte, porta all’estinzione del processo, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Le implicazioni pratiche sono notevvoli: si evitano i tempi e i costi di un ulteriore grado di giudizio e si raggiunge una certezza giuridica immediata. La decisione chiarisce inoltre due punti cruciali: l’accettazione della rinuncia può neutralizzare la condanna alle spese e l’estinzione del giudizio non comporta l’applicazione di sanzioni processuali.
Cosa succede se una parte presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha iniziato il ricorso (ricorrente) presenta una rinuncia formale e la controparte (controricorrente) la accetta, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo termina senza una decisione nel merito e la sentenza precedente diventa definitiva.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Generalmente, chi rinuncia paga le spese. Tuttavia, come specificato nel provvedimento, se la rinuncia viene accettata dalla controparte personalmente (e non solo dal suo avvocato), il giudice non provvede alla liquidazione delle spese, le quali si presumono compensate tra le parti.
L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta sanzioni per il ricorrente?
No. La Corte ha chiarito che il cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’, una sanzione prevista per i ricorsi respinti, inammissibili o improcedibili, non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28207 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28207 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 10660-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato ope legis in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI
Oggetto
Dirigenza medica S.RAGIONE_SOCIALE.N. Omessa graduazione funzioni Conseguenze Rinuncia al ricorso
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/09/2023
CC
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1077/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/10/2021 R.G.N. 1314/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME ed aveva con dannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al ricorrente, dirigente medico con incarico di alta specializzazione ex art. 27, lett. c, del C.C.N.L. 8 giugno 2000, la somma di € 150,00 per ogni mese di servizio prestato dal gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, a titolo di risarcimento del danno derivato dalla mancata graduazione delle funzioni dirigenziali, che aveva impedito la corresponsione della componente variabile dell’indennità di posizione.
Per la cassazione della sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso NOME COGNOME.
Con atto pervenuto il 15 settembre 2023, sottoscritto dal difensore e dal legale rappresentante pro tempore dell’RAGIONE_SOCIALE, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Successivamente è pervenuta ( il 16/18 settembre 2023) accettazione da parte del controricorrente e del suo difensore.
La rinuncia è rituale, perché redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n.
149 del 2022, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione.
Poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente non occorre statuire sulle spese ex art. 391, comma 4, cod. proc. civ.
N on sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile nei soli casi di rigetto, improponibilità o di originaria inammissibilità del ricorso (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso nell’adunanza camerale del 26 settembre 2023