Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME , in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo , in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n.4808/2019 pubblicata il 3.12.2019, notificata il 16.12.2019.
Oggetto: intermediario infedele responsabilità banca
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 30.12.2013 RAGIONE_SOCIALE (debitrice principale) e NOME COGNOME, in proprio e quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE (in qualità di fideiussori), proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.40387/2013 n favore della RAGIONE_SOCIALE Popolare Commercio e RAGIONE_SOCIALE S.p.A. (oggi UBI RAGIONE_SOCIALE S.p.A.) per il pagamento in solido della complessiva somma di € 382.535,50.
In via pregiudiziale, gli opponenti eccepivano l’incompetenza territoriale del giudice adito.
Nel merito insistevano per la revoca del decreto ingiuntivo contestando la sussistenza del credito vantato dal l’ istituto bancario. Gli opponenti lamentavano l’illegittimo addebito di voci di debito non dovute, l’anatocismo, la sussistenza di usura di natura soggettiva e oggettiva, nonché ancora l’addebito di variazioni unilaterali e di commissioni di massimo scoperto non pattuite.
Instavano pertanto per l ‘accertamento dell’illegittimità delle poste suddette, la rideterminazione del saldo e per la condanna del l’ istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente addebitate sui conti correnti e a provvedere alla corretta segnalazione del rapporto alla RAGIONE_SOCIALE Rischi.
Infine, gli opponenti instavano per la liberazione dei fideiussori dai propri obblighi contrattuali ai sensi dell’art. 1956 c.c.
─ Dopo il fallimento della RAGIONE_SOCIALE il giudizio veniva riassunto dai fideiubenti che convenivano in giudizio anche il fallimento della società.
─ Il Tribunale di Milano statuiva la non debenza delle CMS e l’infondatezza delle doglianze di usura, di illeceità degli interessi anatocistici e di mutamento unilaterale in pejus dei tassi, nonché
l’infondatezza della domanda dei fid eiubenti diretta ad ottenere la liberazione dal vincolo ex art. 1956 c.c.
4 . ─ Gli attuali ricorrenti proponevano gravame, dinanzi alla Corte di Appello di Milano che, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello accertando il credito della RAGIONE_SOCIALE in € 82.912,49.
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) la nullità di cui all’art. 1419 c.c. si estende all’intero contratto solo ove l’interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
ai fini della dimostrazione della decisività i fideiubenti non hanno allegato alcun elemento idoneo a far ritenere il preteso carattere.
RAGIONE_SOCIALE e. RAGIONE_SOCIALE hanno presentato ricorso per cassazione con un motivo.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Con atto depositato in data 8.3.2024 le parti si sono date reciprocamente atto di volere rinunciare ai rispettivi ricorsi, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 . ─ Preso atto delle operate reciproche rinunce ai rispettivi ricorsi, debitamente formalizzate dalle parti nei modi previsti dall’art. 390 c.p.c., il giudizio deve essere dichiarato conseguentemente estinto con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
P.Q.M .
La Corte dichiara estinto il giudizio r.g. n. 7661/2020 e compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 19 marzo 2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME