Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17690 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 17690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 9145-2023 proposto da:
DELLA VEDOVA NOME COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 25/2023 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/01/2023 R.G.N. 360/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
PU
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’estinzione del processo.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame avverso sentenza del Tribunale di Rimini in controversia promossa da NOME COGNOME contro RAGIONE_SOCIALE
L ‘originario ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; la società ha resistito con controricorso.
Successivamente il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ( rectius : al ricorso), rinuncia accettata dalla società controricorrente; le parti hanno dichiarato di avere sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale e hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.
Essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla controricorrente.
A i sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese
del presente giudizio, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 maggio