Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29302 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29302 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34313-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 490/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2018 R.G.N. 4379/2016;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/06/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
Con sentenza del 23.5.18 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del 18.4.16 del tribunale di Velletri, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe, pensionato del fondo volo quale pilota, volta all’annullamento del pagamento in capitalizzazione della pensione.
In particolare, ha ritenuto la corte territoriale non legittimato il lavoratore ma al più il coniuge ad impugnare la capitalizzazione richiesta per far valere il difetto di consenso del coniuge quale atto di straordinaria amministrazione ex articolo 180 codice civile.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per due motivi, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 34 legge 859 del 65, per avere trascurato che la nullità del provvedimento di capitalizzazione può essere fatta valere anche dal pensionato.
Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su nullità del contratto aleatorio alla base della liquidazione in capitale, essendo la pensione sospesa per la vita del titolare e non anche per la reversibilità.
Prima dell’adunanza camerale la parte ha fatto pervenire atto scritto di rinuncia al ricorso, già notificato alla controparte. Deve quindi dichiararsi estinto il giudizio in considerazione di quanto detto sopra, con compensazione delle spese.
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno