Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28267 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
R.G.N. 3217/20
C.C. 1/10/2024
Vendita -Massa di cose -Pagamento prezzo -Res perit domino
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da: RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO di Patti, che la rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore ;
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2766/2019, pubblicata il 3 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
esaminato l’atto di rinuncia al ricorso del 13 giugno 2024, depositato il 14 giugno 2024.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto ingiuntivo n. 678/2006, il Tribunale di Bassano del Grappa ingiungeva il pagamento, a carico della RAGIONE_SOCIALE e in favore della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 270.607,42, a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di materiale ferroso.
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2006, proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE, spiegando contestuale domanda riconvenzionale, ai fini di far valere in compensazione il proprio credito di euro 149.919,40 per l’indebito pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, di somme falsamente contabilizzate dal proprio agente di commercio nelle fatture n. 262 del 31 maggio 2006 e n. 335 del 30 giugno 2006.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’opposizione fosse rigettata, denegando qualsivoglia proprio diretto coinvolgimento nell’attività fraudolenta posta in essere dall’agente di commercio della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Nel corso del giudizio era concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, nei limiti di euro 120.688,02, ed erano assunte le prove orali ammesse.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 226/2013, depositata il 2 maggio 2013, rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il provvedimento monitorio opposto.
2. -Proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado la RAGIONE_SOCIALE, la quale lamentava l’erronea valutazione
delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale e l’indebito disconoscimento dell’azione restitutoria avanzata, con motivazione illogica e contraddittoria.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, la quale chiedeva che l’appello fosse respinto, siccome infondato in fatto e in diritto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava, con diversa motivazione, l’appello e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE
-All’esito, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo svolto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1377 e 1465, primo comma, c.c., per avere la Corte di merito affermato che, vertendosi in materia di vendita di massa di cose, per il principio res perit domino , la proprietà si acquisterebbe al momento della manifestazione del consenso e, dunque, l’acquirente sarebbe obbligato al pagamento del prezzo anche se i beni siano stati perduti prima della consegna o se la consegna sia divenuta impossibile per causa non imputabile al venditore.
2. -Sennonché, come anzidetto, con atto del 13 giugno 2024, depositato in via telematica il 14 giugno 2024, la ricorrente ha rinunciato al giudizio.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione della mancata costituzione dell’intimata (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda