Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32183 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32183 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 2009/22, proposto
da
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona rispettivamente del RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE pro tempore , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difes i dall’RAGIONE_SOCIALE ;
– ricorrenti –
contro
– controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma 10 giugno 2021 n. 4223; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Nel 2014 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei ministri, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa
Oggetto: danno da tardiva attuazione direttive comunitarie in tema di specializzazione in medicina
ricerca scientifica, il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione;
-) durante il periodo di specializzazione avevano percepito una borsa di studio RAGIONE_SOCIALE‘importo annuale di euro 11.693,52;
-) tale importo non rappresentava quella ‘adeguata remunerazione’ che gli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa Direttiva 93/16/CEE, né furono loro accordati i benefìci previsti per altri medici in termini di adeguamento periodico del compenso.
Chiesero pertanto la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa tardiva attuazione RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria.
Con sentenza 14 febbraio 2018 n. 3281 il Tribunale di Roma rigettò le domande proposte dagli odierni ricorrenti. La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 10 giugno 2021 n. 4223 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dai soccombenti, con ricorso fondato su due motivi.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto ritualmente depositato. Va di conseguenza dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.
La rinuncia al ricorso costituisce motivo per disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, giusta il potere di questa Corte ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 c.p.c., che genericamente è regolato, nei casi in cui la rinuncia
non sia stata accettata, da un ‘può’ che attribuisce alla Corte una massima discrezionalità.
P.q.m.
(-) dichiara estinto il giudizio di legittimità;
(-) compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, addì 7 ottobre 2025.
Il RAGIONE_SOCIALE (NOME COGNOME)