Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31721 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31721 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 14842/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, deceduto il 9.3.2012, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO del foro di Padova, come da procure speciali in calce al ricorso;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di eredi dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, deceduto il 17/7/2018, rappresentati e difesi, giusta proRAGIONE_SOCIALE speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Padova;
-controricorrenti –
e
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE (in persona
Sottotetto accettata
–
Rinuncia
dell’amministratore p.t. COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME), la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE (quale erede testamentario di COGNOME NOME, a sua volta erede di COGNOME a NOME);
-intimati –
-avverso la sentenza n. 829/2021 emessa dalla C orte d’appello di Venez ia in data 30/03/2021 e notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME (poi deceduto in corso di causa) conveniva in giudizio con separati atti di citazione, dapprima, COGNOME NOME, la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, il RAGIONE_SOCIALE e l’amministratore condominiale p.t. COGNOME NOME e, poi, NOME COGNOME, affinchè, per quanto qui ancora rileva, venisse dichiarato che i locali di circa 70 mq. situati nel sottotetto del condominio e venduti dall’originario costruttore NOME COGNOME a COGNOME NOME con atto notarile del 9.4.1998 erano condominiali, con conseguente obbligo di quest’ultimo di reimmetterlo nel possesso dei vani, previa dichiarazione di illegittimità e inefficacia dell’atto di compravendita, trattandosi di acquisto a non domino.
Riunite le due cause, interveniva in giudizio la condomina COGNOME NOME, chiedendo che fosse accolta la domanda proposta dall’attore relativa ai locali sottotetto.
Espletata una c.t.u., il Tribunale di Vicenza, sempre per quanto qui ancora rileva, accertava e dichiarava che il vano sottotetto oggetto di causa era pertinenziale alle unità immobiliari site sul piano sottostante a quello del vano sottotetto medesimo, co ndannando, per l’effetto, COGNOME NOME a reimmettere COGNOME NOME NOME la parte attrice nel compossesso del detto vano.
Sull’impugnazione di COGNOME NOME, la Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente il gravame, respingendo le domande formulate da COGNOME NOME (e, per lui, coltivata dagli eredi) e da COGNOME NOME con riferimento al vano sottotetto. In particolare, in accoglimento del primo motivo di appello, rilevava che il tribunale non aveva attribuito il diritto in termini meno estesi di quanto richiesto dalla parte attrice e dalla COGNOME (come se si trattasse di una ‘condominialità’ ristretta solo ad alcun i dei condomini), ma aveva individuato un titolo (il rapporto pertinenziale) basato su fatti non allegati dalle parti, in tal guisa incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguenza che il rogito di vendita del costruttore COGNOME in fav ore del COGNOME era valido titolo d’acquisto.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, sulla base di quattro motivi. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME, hanno resistito con controricorso. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOME, il RAGIONE_SOCIALE (in persona dell’amministratore p.t. COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (quali eredi di COGNOME NOME e COGNOME NOME), la RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME e l’RAGIONE_SOCIALE (quale erede testamentario di COGNOME NOME, a sua volta erede di COGNOME NOME) non hanno svolto difese .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti deducono, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e del procedimento per non aver la corte d’appello verificato l’integrità del contraddittorio e la regolarità delle notifiche effettuate nel corso del giudizio d’appello.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360,
comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la corte d’appello erroneamente, a suo dire, ritenuto che il giudice di primo grado avesse giudicato oltre i limiti della domanda di parte attrice e per aver reso una motivazione illogica e meramente apparente.
Con il terzo motivo le ricorrenti si dolgono, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1117, 1123 e 817 c.c., per non aver la corte d’appello ritenuto sussistente la natura condominiale dei locali sottotetto del fabbricato condominiale e per aver, comunque, reso una motivazione contraddittoria e meramente apparente.
Con il quarto motivo le ricorrenti denunziano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., per aver la corte d’appello pronunciato oltre i limiti dei motivi di impugnazione proposti dalla parte appellante, senza rendersi conto che, in difetto di contestazioni, si era formato il giudicato interno in ordine all’esclusione della sussistenza della proprietà esclusiva del sottotetto in capo a NOME NOME ed al suo avente causa COGNOME NOME.
Le ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno dichiarato di rinunciare al ricorso notificato in data 31.5.2021 e depositato il 8.6.2021. COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, come da proRAGIONE_SOCIALE speciale in calce al controricorso ex art. 370 c.p.c. con mandato anche ad accettare rinunzie, hanno aderito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 391 c.p.c., alla rinuncia al ri corso principale presentata dalle ricorrenti, con i provvedimenti consequenziali in punto di compensazione delle spese del presente giudizio.
Ricorrono senz’altro i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, essendo stati osservati tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c..
In base all’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., vanno compensate integralmente tra le parti le spese di lite.
Nell’ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione da parte del ricorrente non sussistono i presupposti per condannare lo stesso al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018). P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 25.11.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME