Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26552 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26552 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20068/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale dello Stato (P_IVACODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 791/2021, pubblicata il 28/04/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 26 settembre 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l ‘ opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE (‘la società’) avverso l’ordinanza -ingiunzione del RAGIONE_SOCIALE conseguente al verbale di accertamento e contestazione -redatto, in data 07/08/2016, dagli agenti del reparto controllo moto ondoso RAGIONE_SOCIALE polizia municipale RAGIONE_SOCIALE città lagunare -con il quale veniva ingiunto alla società il pagamento RAGIONE_SOCIALE sanzione amministrativa pecuniaria di € 156 per una pluralità di violazioni dell’art. 44 dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE capitaneria di porto di RAGIONE_SOCIALE n. 175 del 2009, quale ente armatore -e quindi obbligato in solido – del natante che, alle ore 15.25 del 13/07/2016, transitava in Bacino San Marco alla velocità di 11-12-13-14-15 km/h, superando il limite di velocità ivi vigente di 7 km/h, al netto RAGIONE_SOCIALE tolleranza di 2 km/h dello strumento di rilevazione Telelaser.
2. I l Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha accolto l’appello principale del citato RAGIONE_SOCIALE ritenendo provata – al contrario del Giudice di Pace -la verifica RAGIONE_SOCIALE funzionalità del Telelaser con il quale era stato rilevato il superamento del limite massimo di velocità di 7 km/h; tuttavia, ha annullato l’ordinanza -ingiunzione in accoglimento del motivo (ritenuto assorbito con la sentenza di primo grado) dell’originario ricorso RAGIONE_SOCIALE società sanzionata, secondo cui l’accertamento era viziato a causa RAGIONE_SOCIALE mancanza RAGIONE_SOCIALE segnalazione preventiva e ben visibile RAGIONE_SOCIALE postazione di controllo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, illustrato da memoria.
La società intimata ha resistito con controricorso.
Il suddetto RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato al ricorso per cassazione, con atto datato 23/09/2024, nel quale ha chiesto la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
La società RAGIONE_SOCIALE ha accettato la rinuncia concordando sulla richiesta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese (atto del 17/09/2024, depositato il 20/09/2024, sottoscritto dal difensore).
Ne consegue la declaratoria d’estinzione del giudizio di cassazione, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese ex art. 391 ultimo comma c.p.c.
L a rinuncia non comporta l’obbligo ex art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, in data 26 settembre 2024, nella camera di