Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26028 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26028 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2024
Oggetto: Distanze
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10199/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, unitamente e disgiuntamente dal AVV_NOTAIO, nel cui studio in Roma, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza n. 217 della Corte d’Appello di Genova, pubblicata il 15/2/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11
settembre 2024 dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME, premesso di essere proprietario di un immobile in Levanto, località Piano San Rocco, posto al confine con altro di
proprietà di NOME COGNOME, convenne quest’ultima davanti al Tribunale della Spezia, assumendo che la stessa, nel periodo 1977-1997, aveva compiuto una serie di lavori di ristrutturazione del proprio fabbricato meglio descritti nell’atto, nell’ambito dei quali aveva, tra l’altro, sistemato nella proprietà condominiale, senza alcuna autorizzazione, tubazioni di scarico delle acque nere, le quali dovevano perciò essere spostate.
Costituitasi in giudizio, COGNOME NOME propose a sua volta domanda riconvenzionale in ordine al nuovo corpo di fabbrica edificato dall’attore su una preesistente porzione di terrazza in violazione delle distanze di legge, anche con riguardo alle vedute.
Il Tribunale adito accolse le sole domande attoree, condannando la convenuta ad arretrare l’opera realizzata tramite copertura del terrazzo mt. 10 di distanza dal confine di proprietà dell’attore, e respinse quella riconvenzionale.
Il giudizio di gravame, instaurato da NOME COGNOME, si concluse, nella resistenza dell’appellato, con la sentenza n. 217/2019, pubblicata il 15/02/2019, con la quale la Corte d’appello di Genova respinse l’appello.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
Considerato che :
Con il primo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 871, 872, 873 cod. civ., delle norme tecniche di attuazione e, in specie, dell’art. 41 del PUC del Comune di Levanto, pubblicato nel B.U.R.L. n. 10 del 09/03/2005, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito condannato la ricorrente all’arretramento del proprio manufatto per violazione delle distanze, senza tenere conto della sopravvenienza di una norma più favorevole che prevedeva una distanza inferiore.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, secondo comma, n. 4, 156, secondo comma, 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., in rapporto agli artt. 2697, 2699 e 1721 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito disatteso il motivo d’appello, col quale si denunciava l’errore in cui era incorso il giudice di primo grado nel ritenere non provata la presenza ultraventennale dell’opera in esame, nonostante le risultanze testimoniali acquisite attestassero che le opere erano terminate nell’aprile del 1983.
Preliminarmente, rileva il Collegio che con atto del 16/7/2024 è pervenuta rinunzia al ricorso, debitamente accettata.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio
senza alcuna pronunzia sulle spese (v. art. 391 cpc).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione
.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/9/2024.