Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25832/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: ) e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e COGNOME NOME
-intimati –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 56/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11
aprile 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone, sulla base di sette motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, ricorso per la cassazione della sentenza n. 56/2021, pronunciata dalla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE che, respingendo il gravame della stessa ricorrente, ha confermato la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 348/2019, che aveva accolto la domanda avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del contratto preliminare di compravendita, con cui il COGNOME – garante della società RAGIONE_SOCIALE, mutuataria di un prestito chirografario erogato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE aveva promesso di cedere all’odierna ricorrente alcuni immobili siti in RAGIONE_SOCIALE, nonché del successivo contratto definitivo di compravendita.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza ‹‹ in
relazione all’art. 183, sesto comma, c.p.c., agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 345, terzo comma, c.p.c. e all’art. 111, secondo comma, Cost. ›› .
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e del divieto di ne bis in idem , la ricorrente sostiene che la decisione impugnata si pone in contrasto con il decreto ingiuntivo, non opposto – ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, obbligati a pagare in solido il complessivo importo di euro 21.230,52 – nella parte in cui, contrariamente alla accertata solidarietà passiva, i giudici di appello hanno ritenuto la totale autonomia delle obbligazioni di garanzia in capo al COGNOME e alla COGNOME, affermando che erano stati sottoscritti due contratti di fideiussione.
3. Con il terzo motivo, censurando la sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 1304, 1294 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., la ricorrente rimarca che NOME COGNOME aveva formalmente comunicato alla RAGIONE_SOCIALE creditrice la propria volontà di valersi della transazione conclusa dall’altra coobbligata, NOME COGNOME, e si duole che la Corte territoriale, facendo malgoverno dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30174/2011 e inferendo dalle due fideiussioni, seppure a garanzia di un medesimo debito, l’esistenza di due distinte ‘frazioni’ del debito garantito quella della COGNOME e quella del COGNOME -ha affermato che la transazione aveva riguardato esclusivamente la frazione propria della COGNOME, senza adeguatamente valutare l’unicità del titolo esecutivo (ossia il decreto ingiuntivo), l’identità del quantum , l’assenza di specifiche previsioni contrattuali nell’ambito dell’accordo transattivo circa la qualificazione dell’importo oggetto di transazione come riferibile alla mera ‘quota interna’ del complessivo debito e l’assenza di riserva di separata
ulteriore azione nei confronti degli altri coobbligati.
Con il quarto motivo , deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., illogicità intrinseca della motivazione -omessa considerazione di un elemento fattuale acquisito al thema decidendum ed incidente in modo decisivo sull’esito della lite la ricorrente lamenta che i giudici d’appello hanno totalmente trascurato di prendere in considerazione il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE creditrice nei confronti dei due condebitori COGNOME e COGNOME, rendendo una decisione contraddittoria che, da un lato, afferma che i due rapporti di garanzia sono tra loro slegati, pur in presenza di un medesimo debito, e, dall’altro, deduce la comunanza dell’oggetto della transazione, derivante ‘dall’unico debito’ di RAGIONE_SOCIALE
Con il quinto motivo, formulato in via subordinata al terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1304 e 1292 cod. civ., per avere la Corte d’appello omesso di considerare che, anche laddove ci si fosse trovati di fronte ad una transazione relativa alla quota interna di uno dei condebitori (la COGNOME), l’atto transattivo avrebbe comunque comportato una riduzione del complessivo importo dovuto dall’altro coobbligato COGNOME.
Con il sesto motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e nullità della sentenza per difetto di motivazione, evidenziando che i giudici di merito hanno rigettato il gravame adducendo una serie di considerazioni dalle quali non è possibile ricavare una puntuale disamina dei presupposti dell’azione revocatoria.
Con il settimo motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., illogicità intrinseca della motivazione -omessa considerazione di un elemento fattuale
acquisito al thema decidendum ed incidente in modo decisivo sull’e sito della lite, la ricorrente censura la decisione gravata là dove si afferma che nulla si è saputo circa ‘il destino del denaro versato in apparente pagamento del bene due anni prima’, trattandosi di affermazione in contrasto con gli elementi fattuali acquisiti, dai quali emergeva che il pagamento del prezzo versato era stato effettuato mediante quattro assegni circolari.
8. L’intervenuta rinuncia al ricorso esime il Collegio dall’esame dei motivi di ricorso e impone la dichiarazione di estinzione del ricorso, posto che la rinuncia non è un atto accettizio, cosicché essa esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito, salvo l’onere delle spese sul rinunciante (da ultimo, quale espressione di un orientamento ormai costante, Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. L, 26/02/2015, n. 3971).
Nulla deve disporsi, nel caso di specie, in ordine alle spese di lite, essendo le controparti rimaste intimate.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass., sez. 6 -3, 30/09/2015, n. 19560) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 11 aprile 2024
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME