Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8152 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
Oggetto: Responsabilità civile – Rinuncia estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20411/2020 R.G. proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME (EMAIL; EMAIL;), come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO;
– ricorrente-
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ;
CC 19.01.2024
Ric. n. 20411/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE
– ricorrente successivo-
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi, in forza di procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (pec EMAIL), elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (pec EMAIL),
– controricorrenti in relazione ad entrambi i ricorsi –
avverso la sentenza n. 1264/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, pubblicata l ‘8 /07/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024
dalla Consigliera DottAVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Ritenuto che
NOME COGNOME ha proposto nei confronti di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ricorso principale per cassazione della sentenza n. 1264/2020 pubblicata in data 8.07.2020 articolato in quattro motivi; NOME COGNOME ha proposto avverso la medesima sentenza e nei confronti degli stessi COGNOME, ricorso per cassazione successivo articolato in tre motivi; NOME COGNOME e NOME hanno insieme resistito ai predetti ricorsi con due distinti controricorsi;
per quanto ancora qui di rilievo, la Corte d’ appello di Firenze, a seguito di rinvio da parte di questa Corte – che aveva annullato agli effetti civili la sentenza d’appello che aveva dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti al Sindaco (COGNOME) e al Responsabile della Polizia Municipale (COGNOME) perché estinti per prescrizione – ha accolto la domanda risarcitoria avanzata da NOME COGNOME ed NOME COGNOME nei confronti dei predetti;
CC 19.01.2024
Ric. n. 20411/2020
Pres. COGNOMENOME Scrima
RAGIONE_SOCIALE
3. ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 3 80 bis.1 c.p.c.; entrambe le parti ricorrenti hanno depositato rispettivi atti di rinuncia al ricorso.
Considerato che
1. s uperfluo risulta l’esame dei motivi sia del ricorso principale che di quello successivo, tenuto conto che è stata depositata in data 4 febbraio 2022 la dichiarazione di rinuncia di NOME COGNOME, sottoscritta per accettazione dai resistenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, e che in data 22 dicembre 2023 è stata depositata la dichiarazione di rinuncia di NOME COGNOME, anch’essa sottoscritta dalle predette controparti;
e che, pertanto, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità ; l’esito della lite giustifica la compensazione delle spese del detto giudizio, come concordemente richiesto dalle stesse;
trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).
Per questi motivi
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità tra le parti ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME e quelle controricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME per intervenuta rinuncia ai predetti ricorsi.
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.
Trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione