Rinuncia al ricorso: Quando il Processo si Ferma Prima del Verdetto
La rinuncia al ricorso è un istituto fondamentale del diritto processuale civile che consente di porre fine a un giudizio prima della sua naturale conclusione. Con l’ordinanza n. 5742/2024, la Corte di Cassazione offre un chiaro esempio pratico delle conseguenze di tale atto, dichiarando l’estinzione di un complesso contenzioso di diritto del lavoro. Analizziamo i dettagli di questa decisione per capire come funziona e quali sono le sue implicazioni.
Il Contesto: Una Lunga Controversia di Lavoro
La vicenda trae origine da una richiesta di alcuni dipendenti di un ente pubblico regionale, i quali contestavano il proprio inquadramento professionale. Essi erano stati assunti a seguito di procedure selettive riservate al personale interno, che però erano state successivamente dichiarate illegittime e annullate dal giudice amministrativo.
Nonostante l’annullamento delle procedure, i lavoratori erano stati definitivamente assunti grazie a una legge regionale successiva, emanata per salvaguardare le loro posizioni. La questione legale verteva sul corretto inquadramento economico e sulla decorrenza dei benefici, con i dipendenti che chiedevano il riconoscimento di una posizione superiore.
La Decisione della Corte d’Appello
In secondo grado, la Corte di Appello aveva ribaltato la sentenza iniziale, respingendo le domande dei lavoratori. I giudici territoriali avevano stabilito che l’assunzione definitiva non derivava dalla selezione originaria (ormai annullata), ma dalla successiva legge regionale. Di conseguenza, la decorrenza economica dell’inquadramento doveva essere calcolata dalla data di stipula dei nuovi contratti di lavoro e non retroattivamente.
Insoddisfatti, i dipendenti avevano deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, proponendo ricorso.
L’Atto Decisivo: La Rinuncia al Ricorso in Cassazione
Il colpo di scena è avvenuto prima che la Cassazione potesse esaminare il merito della questione. I ricorrenti, infatti, hanno notificato formalmente alla controparte un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale, come sottolineato dalla Corte, è sufficiente a chiudere la partita processuale.
La Corte ha verificato che la rinuncia fosse ‘rituale’, ovvero compiuta nel rispetto delle forme previste dalla legge: sottoscritta personalmente dalle parti e notificata al procuratore della controparte prima dell’udienza. Una volta accertata la regolarità, l’esito era segnato.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni dell’ordinanza sono di natura puramente processuale. La Suprema Corte non entra nel merito della controversia lavoristica, ma si limita a prendere atto della volontà dei ricorrenti di abbandonare l’impugnazione. La legge, in particolare l’art. 391 del codice di procedura civile, prevede che la rinuncia, se accettata dalla controparte o se ritualmente notificata, estingua il procedimento.
I giudici chiariscono che la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non richiede l’accettazione della controparte per essere efficace. La semplice notifica formale è sufficiente a produrre l’effetto estintivo. Di conseguenza, il compito della Corte è stato semplicemente quello di dichiarare formalmente l’estinzione del giudizio di legittimità.
In merito alle spese legali, la Corte ha deciso per la loro integrale compensazione, tenendo conto dell’esito del giudizio. Inoltre, ha specificato che la declaratoria di estinzione esime i ricorrenti dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto in caso di rigetto del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia l’importanza degli atti processuali nella definizione di una controversia. La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento a disposizione delle parti per terminare una lite, evitando i costi e le incertezze di un giudizio di Cassazione. La decisione dimostra che, una volta formalizzata la rinuncia, il processo si conclude inevitabilmente con una declaratoria di estinzione. Per le parti coinvolte, ciò significa che la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva, e il giudizio si chiude con una decisione sulle spese che, come in questo caso, può portare alla loro compensazione.
Qual è l’effetto principale della rinuncia al ricorso?
La rinuncia al ricorso, se formalmente valida, comporta l’estinzione del giudizio. Ciò significa che il processo si conclude senza una decisione nel merito da parte del giudice adito.
La parte avversaria deve accettare la rinuncia al ricorso perché sia valida?
No, la Corte di Cassazione chiarisce che la rinuncia al ricorso è un atto unilaterale che, per la sua operatività, non richiede l’accettazione della controparte. È sufficiente che sia notificata regolarmente al procuratore di quest’ultima.
Cosa succede alle spese legali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia?
In caso di estinzione, il giudice decide sulle spese. In questo specifico caso, la Corte ha optato per la compensazione integrale, stabilendo che ogni parte sostenesse i propri costi. Inoltre, la declaratoria di estinzione evita l’obbligo di pagare l’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5742 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
interamente riservate al personale interno, che erano state bandite ed espletate in applicazione di norme dichiarate illegittime con la sentenza n. 373/2002 e successivamente annullate dal giudice amministrativo;
la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il gravame proposto dalla Regione Puglia ed ha rigettato le domande proposte dai dipendenti;
la Corte territoriale, a fronte dell’identità della fattispecie dedotta in giudizio, ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui l’inquadramento definitivo dei dipendenti ammessi con riserva non era avvenuto in forza della selezione originaria (travolta da una serie di sentenze del TAR Puglia, che
avevano annullato l’intera procedura concorsuale, a partire dal bando), ma in forza dell’art. 73 della legge regionale Puglia n. 1/2005, emanato ai fini di salvaguardare la posizione del personale ammesso con riserva, ed escluso dalla norma in sanatoria costituita dall’art. 59 della legge regionale Puglia n. 14/2004; ha pertanto ritenuto corretta la decorrenza dell’inquadramento ai fini economici dei suddetti dipendenti dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e dalla conseguente immissione dei medesimi nella nuova posizione funzionale;
il giudice di appello ha rilevato che l’impegno lavorativo di maggior pregio, in ragione del quale era stato chiesto il compenso più elevato, era stato posto in essere dai ricorrenti dopo la stipula del contratto individuale nel marzo 2005; ha infine evidenziato che l’art. 11, comma 6 sexies, del d.l. n. 216/2011 si riferisce ad un periodo di dieci anni di lavoro prestato in forza del contratto, precisando che nel caso di specie la stipula dei contratti individuali era avvenuta in una data infradecennale rispetto all’entrata in vigore di tale norma;
avverso tale sentenza gli epigrafati dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la Regione Puglia ha resistito con controricorso;
in data 22.1.2024 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso.
RITENUTO CHE:
1.i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso;
la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalle parti personalmente e notificata al procuratore della controparte in data 18.1.2024;
la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;
va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);
le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate in considerazione dell’esito del giudizio;
6 . la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.2.2024.