Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34704 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34704 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21966-2019 proposto da
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME DIEGO COGNOME, NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
-intimato – per la cassazione della sentenza n. 673 del 2018 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata l’8 gennaio 2019 (R.G.N. 802/2017).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
–RAGIONE_SOCIALE società piemontese colpita dall’alluvione del 1994, ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi,
R.G.N. 21966/2019
COGNOME
Rep.
C.C. 16/10/2024
giurisdizione Sgravi contributivi per l’alluvione del Piemonte del 1994. Decadenza.
contro
la sentenza n. 673 del 2018, pronunciata dalla Corte d’appello di Torino e depositata l’8 gennaio 2019.
La Corte territoriale ha respinto il gravame della società contro la pronuncia del Tribunale di Asti, che aveva dichiarato inammissibile, per sopravvenuta decadenza, la domanda di restituzione delle somme versate a titolo di contributi.
A fondamento della decisione, i giudici del gravame hanno evidenziato che il termine del 31 luglio 2007, sancito per la presentazione delle istanze di sgravi contributivi, si applica anche a chi ha già provveduto a versare i contributi.
Nel caso di specie, la domanda è stata presentata il 23 dicembre 2008, allorché il termine di decadenza era già inutilmente decorso, e nessuna riapertura dei termini è stata prevista dal legislatore per coloro che sono stati danneggiati dall’alluvione piem ontese.
-L’INPS non ha svolto attività difensiva.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.
-Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.
-Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, in quanto l’INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva , come anche la parte ricorrente ha rilevato nell’atto di rinuncia .
4. -La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass., sez. I, 19 dicembre 2024, n. 33343, punto 2 del Ritenuto ).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione