Rinuncia al ricorso: quando il processo si estingue
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale del diritto processuale civile, che consente a una parte di abbandonare volontariamente l’impugnazione proposta. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente le conseguenze di tale atto, in particolare quando vi è l’adesione della controparte: l’estinzione del giudizio e la mancata pronuncia sulle spese legali.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sanzione pecuniaria di 140.000 euro inflitta dall’Autorità di Vigilanza sui mercati finanziari a un operatore del settore. Quest’ultimo si è opposto alla sanzione, ma la sua opposizione è stata rigettata dalla Corte d’Appello competente.
Non soddisfatto della decisione, l’operatore ha deciso di proseguire la sua battaglia legale presentando ricorso per cassazione. Tuttavia, in un momento successivo, ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire oltre nel giudizio.
L’Autorità di Vigilanza, costituitasi come controricorrente, ha formalmente accettato la rinuncia presentata dalla controparte.
L’analisi della Corte sulla rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, non è entrata nel merito della controversia, ma si è limitata a prendere atto degli sviluppi procedurali. La decisione si fonda sull’applicazione diretta di due norme chiave del Codice di Procedura Civile.
La Corte ha verificato in primo luogo la conformità dell’atto di rinuncia ai requisiti formali previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile. Una volta accertata la regolarità formale, il passo successivo è stato valutare le conseguenze legali di tale atto, alla luce dell’adesione della controparte.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono concise e strettamente procedurali. La Corte ha stabilito che, essendo l’atto di rinuncia formalmente valido e avendo la parte controricorrente aderito a tale rinuncia, si sono verificate le condizioni per l’applicazione dell’articolo 391 del codice di procedura civile. Questa norma prevede che, in caso di accettazione della rinuncia, il processo si estingua senza che il giudice debba pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione. L’accordo tra le parti sulla chiusura del contenzioso neutralizza la necessità di una decisione sulle spese, che normalmente seguirebbe il principio della soccombenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della Corte è stata la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione. Questo significa che il processo si è chiuso definitivamente senza una decisione nel merito da parte della Suprema Corte. L’implicazione pratica principale è che la sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la sanzione pecuniaria, è divenuta definitiva e non più impugnabile. Inoltre, la mancata pronuncia sulle spese significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali per la fase del giudizio di cassazione. Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la volontà concorde delle parti di porre fine a una lite è sufficiente a determinare l’estinzione del processo.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso e la controparte accetta?
Il giudizio viene dichiarato estinto. Ciò significa che il processo si chiude senza una decisione nel merito da parte della Corte di Cassazione e la sentenza del grado precedente diventa definitiva.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali?
Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., la Corte non emette una pronuncia sulle spese. Di conseguenza, ciascuna parte si fa carico delle proprie spese legali sostenute per il giudizio di cassazione.
La rinuncia al ricorso richiede una forma specifica?
Sì, l’atto di rinuncia deve essere conforme a quanto prescritto dall’art. 390 del codice di procedura civile. La Corte verifica la regolarità formale di tale atto prima di dichiarare l’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11282 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11282 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11428/2019 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME -ricorrente- contro
CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA’ e la BORSA, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso gli avvocati COGNOME NOME e COGNOME -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 74/2019, depositata il 15/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 74/2019, che ha rigettato l’opposizione da lui proposta contro la delibera della CONSOB n. 20033/2017, che aveva applicato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di euro 140.000.
Ha resistito con controricorso la CONSOB.
Il 20 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La controricorrente ha aderito alla rinuncia.
L’atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c.
Avendo la controricorrente aderito alla rinuncia, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. non vi è pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda