Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20504 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11759/2022 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
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ricorrente – contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE PUBBLICA COMUNE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende, domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.
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avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1163/2022 depositata il 21/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza n. 1163 del 21 febbraio 2022 con cui la Corte d’Appello di Roma ha riformato la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di sfratto per morosità formulata da RAGIONE_SOCIALE Territoriale di Roma (di seguito, per brevità: RAGIONE_SOCIALE) nei suoi confronti del conduttore, ed ha invece, in accoglimento del gravame proposto da ATER, dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore e condannandolo al rilascio ed al pagamento dei canoni dovuti.
Resiste con controricorso ATER.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Costituitesi entrambe le parti con nuovi difensori, il ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dalla resistente.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione artt. 1362 cc, in relazione a artt. 112, 115 e 116 c.p.c.’, per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che il contratto di locazione, alla clausola n. 7, avesse previsto che i lavori di realizzazione del locale oggetto del contratto fossero a carico del conduttore con conseguente irripetibilità dei costi sostenuti, mentre invece tale clausola era una mera clausola di stile,
inapplicabile al caso di specie, in quanto il locale, al momento della stipula del contratto, non si trovava in normale stato locativo né era adatto all’uso pattuito e neppure era stato realmente consegnato al conduttore dato che non era nella disponibilità di parte locatrice.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione artt. 1575 e ss., 1362 e ss., 2697, in relazione a artt. 112, 115, 116 cpc’, per avere la CdA erroneamente ritenuto che fosse avvenuta la regolare consegna al conduttore del bene oggetto del contratto di locazione, con conseguente operatività della clausola n. 7, senza tenere conto delle univoche testimonianze e risultanze documentali, nonché della sostanziale ammissione della parte sul punto.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione art. 79 L. 392/78’, per mancato riconoscimento del diritto del locatario a richiedere al locatore la restituzione delle somme illegittimamente corrispostegli in violazione dei limiti e divieti previsti dalla stessa legge e conseguente ingiusto rigetto della relativa domanda riconvenzionale proposta dallo stesso conduttore.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione artt. 1453 e 1587 e artt. 112, 115 e 116 cpc’, per avere la corte di appello escluso la compensazione dei crediti delle parti in causa e dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione art. 2721 cc e 116 cpc’, là dove la corte ha travisato le risultanze documentali in atti, non riconoscendo i versamenti per il periodo febbraio/dicembre 1994, invece provati dal conduttore e non tenendo conto dell’erroneità del conteggio dell’Ater, malgrado le eccezioni in proposito formulate dalla parte convenuta, malamente determinato l’importo per sorte ed accessori della
asserita morosità.
Rileva il Collegio che il ricorrente ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso, che è stato accettato dalla resistente, la quale ha a sua volta rinunciato al controricorso.
Ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. il giudizio di cassazione deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia.
Poiché la rinuncia è stata accettata, non è luogo a provvedere sulle spese processuali, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza