Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10462 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10462 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
R.G.N. 17303/23
C.C. 18/03/2025
Immobile ereditario in comune -Rimborso spese
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17303/2023) proposto da: COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC del difensore;
-ricorrente –
contro
COGNOME Nicola (C.F.: TARGA_VEICOLO);
-intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 212/2023, pubblicata il 9 febbraio 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
visto l’atto di rinuncia al ricorso del 19 dicembre 2024, depositato dal ricorrente in pari data.
FATTI DI CAUSA
1. -Con atto di citazione notificato il 25 giugno 2018, COGNOME NOME conveniva, davanti al Giudice di Pace di Trani, COGNOME NOME, al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di euro 4.055,21 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, entro i limiti della competenza per valore dell’ufficio giudiziario adito, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la potatura degli olivi e degli alberi da frutto che questi aveva sostenuto sui terreni caduti in eredità tra i due germani.
Si costituiva in giudizio COGNOME COGNOME il quale resisteva alla domanda avversaria, contestando che l’attore avesse alcun titolo per eseguire i lavori sui terreni emarginati, e ne chiedeva il rigetto.
Il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 35/2020, depositata il 28 gennaio 2020, rigettava la domanda spiegata e compensava interamente tra le parti le spese di lite.
-Con atto di citazione notificato il 2 novembre 2020, proponeva appello COGNOME NOME, lamentando l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Resisteva all’impugnazione COGNOME COGNOME il quale chiedeva, in via principale, che l’appello fosse rigettato e, in via incidentale, che la pronuncia appellata fosse riformata nella parte in cui aveva compensato le spese di lite.
Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Trani, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava l’inammissibilità dell’appello, perché spiegato tardivamente, oltre il termine lungo semestrale dal deposito della sentenza di primo grado.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, NOME MatteoCOGNOME
È rimasto intimato NOMECOGNOME
-Quindi, con l’atto evocato in epigrafe, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo svolto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 327, primo comma, c.p.c., in relazione all’art. 83, secondo comma, del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e all’art. 36 del d.l. n. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40/2020, nonché in relazione all’art. 1 della legge n. 742/1969 e all’art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del gravame senza tenere conto della sospensione dei termini di impugnazione per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Assume l’istante che, a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado il 28 gennaio 2020, tenuto conto della sospensione dei termini, la notifica della citazione in appello il 2 novembre 2020 avrebbe rispettato il termine semestrale.
2. -Sennonché, come anzidetto, con atto del 19 dicembre 2024, depositato in pari data, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del
giudizio, in ragione della mancata costituzione dell’intimato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda