Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11921 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11921 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8682/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec del difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende.
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controricorrente – nonchè contro RAGIONE_SOCIALE.
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intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 256/2023 depositata il 09/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza 9 marzo 2023 pronunciata dalla Corte d’Appello di Genova nelle cause riunite n. 3917/2017 R.G., n. 3917- 1/2017 R.G., n. 4120/2017 R.G. e n. 4228/2017 R.G. relative ad un contenzioso con la RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la locazione di un capannone ad uso produttivo sito nel Porto Turistico di RAGIONE_SOCIALE, che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deteneva in leasing .
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa; successivamente depositava nel fascicolo telematico, in uno alla costituzione di nuovo difensore, atto di rinuncia, che veniva accettata dalla società resistente, la quale a sua volta depositava telematicamente atto di accettazione della rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controricorrente.
Il giudizio di cassazione deve pertanto essere dichiarato estinto per rinuncia.
Attesa l’accettazione della rinunzia da parte della controricorrente, non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione (cfr. art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza