Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5734 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5734 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1849/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio accomandatario COGNOME Gaetano, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura a margine del ricorso,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME per procura a margine del controricorso,
nonchè contro
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege,
-resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n.2945/2018 depositata il 14.6.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.2.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con citazione del 2001, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME Corrado Andrea, COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME convenivano innanzi al Tribunale di Napoli la RAGIONE_SOCIALE ed il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Gli attori, premettendo di essere proprietari e condomini di un fabbricato sito in Avellino, esponevano che la RAGIONE_SOCIALE aveva locato alcune porzioni immobiliari di detto fabbricato, delle quali era proprietaria, alla Soprintendenza Archeologica di Avellino, Salerno e Benevento. Quest’ultima aveva trasformato alcuni locali al piano terreno in un volume chiuso, all’interno del quale erano stati realizzati un ingresso, una scala, un deposito e dei servizi igienici, con modificazione delle facciate dell’edificio e mutamento della destinazione d’uso di parti comuni del complesso immobiliare. Tanto premesso, gli attori domandavano l’accertamento dell’illegittimità delle predette opere, oltre alla condanna della locatrice e del conduttore al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE eccependo il difetto assoluto di legittimazione passiva ed esponendo che, al momento dell’acquisto delle rispettive porzioni immobiliari dalla società RAGIONE_SOCIALE, originaria proprietaria dell’intero complesso immobiliare, gli attori avevano rinunciato ai diritti sui beni in contestazione.
Si costituiva altresì il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, eccependo la carenza di legittimazione attiva e passiva e concludendo per il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 3068/2011, previo espletamento di CTU, il Tribunale di Napoli rigettava le domande di parte attrice e dichiarava compensate le spese di lite.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME Corrado AndreaCOGNOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME impugnavano la predetta sentenza, lamentando in particolare l’illegittimità della chiusura del porticato al piano terreno, di cui chiedevano nuovamente il ripristino.
Si costituivano in secondo grado la RAGIONE_SOCIALE ed il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2945/2018 del 30.5/14.6.2018, in accoglimento del gravame, condannava gli appellati in solido al ripristino del porticato mediante eliminazione degli infissi posti a chiusura dello stesso e compensava le spese di secondo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE, sulla scorta di sei motivi; COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME COGNOME Emilio, COGNOME NOME, COGNOME Corrado AndreaCOGNOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso, mentre il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha depositato solo un atto di costituzione.
In data 24.1.2025 la società ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; in data 6.2.2025 i controricorrenti hanno
depositato atto di accettazione della rinuncia al ricorso con relativa procura speciale ed altrettanto ha fatto il Ministero il 25.2.2025.
Ritiene la Corte che debba essere dichiarata l’estinzione del procedimento n. 1849/2019 RG ai sensi degli articoli 390 e 391 c.p.c..
La condanna alle spese non va emessa (cfr. art. 391 ultimo comma cpc) in quanto la rinuncia depositata il 24.1.2025 dalla RAGIONE_SOCIALE é stata accettata dai controricorrenti muniti di procura speciale, ed anche dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che comunque non ha svolto difese, essendosi solo costituito ai fini della partecipazione ad un’eventuale discussione in udienza pubblica, senza proporre controricorso. Esse pertanto saranno regolate dagli accordi raggiunti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.2.2025