Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13254/2019 proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1216/2019 depositata il 20/02/2019.
Sanzioni amministrative
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con delibera 727/2017 la Banca d’Italia ha applicato a NOME COGNOME in qualità di ex presidente del collegio sindacale della Veneto Banca, la s anzione amministrativa pecuniaria di € 70.000, perché il collegio sindacale di cui faceva parte, nel corso della riunione consiliare del l’08/04/2014, aveva disatteso l’espressa richiesta dell’autorità di vigilanza di procedere al ricambio integrale degli organi amministrativi e di controllo, e non aveva formulato alcuna osservazione alla nomina a direttore generale della Banca del suo ex amministratore delegato Consoli.
La Corte d’appello di Roma, decidendo sull’opposizione della persona sanzionata, nel contraddittorio della Banca d’Italia, ha respinto la domanda e ha condannato la parte soccombente alle spese.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
Il PG ha depositato una requisitoria scritta con la quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Con atto datato 16/10/2024 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla controversia, e ha dato atto che le parti procederanno a regolare in via stragiudiziale le spese del giudizio.
L’atto di rinuncia soddisfa i requisiti ex art. 390 comma 2 c.p.c., sicché, a norma dell ‘ art. 391 c.p.c., sussistono le condizioni per dichiarare l ‘ estinzione del giudizio.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., l e spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, dato che la Banca d’Italia, con atto del 05/11/2024, ha dichiarato di aderire alla rinuncia al ricorso di parte ricorrente.
Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ( ex multis , Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione