Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 6073  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13254/2019 proposto da:
NOME,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende  unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
BANCA D ‘ ITALIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso  lo  studio  dell’avvocato  NOME  COGNOME  (CODICE_FISCALE) che  la  rappresenta  e  difende  unitamente  agli  avvocati  NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Controricorrente –
Avverso  la  sentenza  della Corte  d’appello  di Roma  n.  1216/2019 depositata il 20/02/2019.
Sanzioni amministrative
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con delibera 727/2017 la Banca d’Italia ha applicato a NOME COGNOMECOGNOME in qualità di ex presidente del collegio sindacale della RAGIONE_SOCIALE Banca, la s anzione amministrativa pecuniaria di € 70.000, perché il collegio sindacale di cui faceva parte, nel corso della riunione consiliare del l’08/04/2014, aveva disatteso l’espressa richiesta dell’autorità di vigilanza di procedere al ricambio integrale degli organi amministrativi e di controllo, e non aveva formulato alcuna osservazione alla nomina a direttore generale della Banca del suo ex amministratore delegato Consoli.
La  Corte  d’appello  di  Roma,  decidendo  sull’opposizione  della persona sanzionata, nel contraddittorio della Banca  d’Italia, ha respinto  la  domanda  e  ha  condannato  la  parte  soccombente  alle spese.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
 Il  PG  ha  depositato  una  requisitoria  scritta  con  la  quale  ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
 Con  atto  datato  16/10/2024  il  ricorrente  ha  dichiarato  di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla controversia, e ha dato atto che le parti procederanno a regolare in via stragiudiziale le spese del giudizio.
 L’atto  di  rinuncia soddisfa  i  requisiti ex art.  390  comma  2 c.p.c.,  sicché,  a  norma  dell ‘ art.  391  c.p.c.,  sussistono  le  condizioni per dichiarare l ‘ estinzione del giudizio.
Ai  sensi  del  quarto  comma  dell’art.  391  c.p.c.,  l e  spese  del giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, dato che la  Banca  d’Italia,  con atto  del  05/11/2024,  ha  dichiarato  di  aderire alla rinuncia al ricorso di parte ricorrente.
Non sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  ( ex  multis ,  Sez.  1,  Ordinanza  21/02/2024,  n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione