Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7419/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), pec: EMAIL;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della propria mandataria RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante, NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
nonché contro
BANCA POPOLARE DI SONDRIO;
-intimata-
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO n. 315/2020 depositata il 20/11/2020 e l’ordinanza della Corte di Appello di Milano n. 23/2022, comunicata il 5/01/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A NOME e NOME COGNOME, a RAGIONE_SOCIALE e ad RAGIONE_SOCIALE veniva ingiunto, con decreto n. 233/18, di pagare alla Banca popolare di Sondrio la somma di € 483.639,48 quanto al debitore principale e nei limiti della somma di € 183.370,00 quanto a ciascun co-fideiussore, al netto di accessori e spese.
Alla base di detto decreto ingiuntivo vi era una pluralità di posizioni debitorie della società RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Banca Popolare di Sondrio, tutte garantite da NOME ed NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE
I l Tribunale di Sondrio, all’esito del giudizio di opposizione, azionato in via autonoma dalla debitrice principale e dai fideiussori, disposta la riunione delle opposizioni, le accoglieva e, per l’effetto , revocava il decreto ingiuntivo n. 233/2018, ritenendo omessa la produzione degli estratti conto per esteso dell’ultimo trimestre, non essendo a tal fine sufficienti i documenti offerti in sede monitoria; condannava, però, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, nella loro qualit à̀ di fideiussori e nei limiti di cui alla fideiussione, e RAGIONE_SOCIALE, quale debitrice principale, al pagamento, in favore di Banca Popolare di Sondrio -Soc. Coop. p.a., della somma di € 438.639,48, ritenendo che la Banca
avesse provato il credito e che fossero infondate le eccezioni sollevate dai garanti in merito alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust , perché generiche e perché ‘l’unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente è quella risarcitoria (Cass S.U. n. 2207/2005) ‘ .
Con ordinanza n. 23/2022,comunicata il 5 gennaio 2022, emessa ex art. 348bis cod.proc.civ., la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevole probabilità di essere accolto.
NOME e NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ricorrono per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sondrio e dell’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La Banca popolare di Sondrio è rimasta intimata.
L a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
I n data 22 gennaio 2024 sono stati prodotti l’atto di rinuncia al ricorso, proveniente dai ricorrenti, e l’accettazione dello stesso da parte della controricorrente.
Deve dunque dichiararsi estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, in applicazione dell’art. 391, ult.comma, cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione .
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23/01/2024 dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME