Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15397 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15397 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16108/2023 proposto da:
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Comune di Ponza , in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
– resistente – avverso la sentenza n. 1377/2023 della C orte d’Appello di Roma, depositata il 31/3/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2024 dal AVV_NOTAIO;
rilevato che il difensore del ricorrente ha depositato in data 2/5/2024 atto di rinuncia al ricorso, con allegata dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla parte personalmente;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC – Aula B
rilevato che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata alla controparte;
rilevato che il Comune di Ponza non ha depositato controricorso nel termine di legge, ma soltanto, in data 23/4/2024, una tardiva «memoria per il resistente», a firma dell’AVV_NOTAIO, volta a segnalare l ‘inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata;
ritenuto che, nell’ ambito del procedimento camerale di cui all ‘ art. 380 -bis .1 c.p.c., alla parte contro cui è diretto il ricorso, che non abbia depositato il controricorso nel termine di legge, è preclusa qualsiasi attività processuale nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l ‘ adunanza camerale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380 -bis .1 c.p.c. (Cass. n. 17030/2021 e Cass. n. 34791/2021), con conseguente inammissibilità della «memoria» depositata dal Comune di Ponza in data 23/4/2024;
ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente, ancorché non notificata al Comune di Ponza;
ritenuto, inoltre, che non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di valide difese della parte resistente;
dato atto, infine, che, in base al l’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
l a Corte dichiara l’estinzione del processo Così deciso in Roma, il 21/5/2024.
e compensa le spese.