Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34329 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 34329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 11371-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, che le rappresenta e difende;
contro
ricorrenti –
Oggetto
Estinzione del
processo per rinuncia
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 17/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 3961/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 3200/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che
la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha accolto in parte l’appello di RAGIONE_SOCIALE e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda delle lavoratrici NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME volta al conseguimento dell’assegno ad personam ed ha condannato la società al pagamento dell’indennità per l’attività prestata fuori sede;
2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso; 3. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n.
149 del 2022.
Considerato che:
RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia Ł stata accettata dalle controricorrenti;
5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cod. proc. civ. perchØ sia dichiarata l’estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;
6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M .
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso nell’adunanza camerale del 17.10.23