Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 282 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2023
esecutività RAGIONE_SOCIALEo stato passivo
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.02/12/2022 – CC
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
R.G.N.8362/2017
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Rel.AVV_NOTAIO –
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 8362/2017 proposto da: NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO (RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del Curatore AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 958/2017 del Tribunale di Santa NOME Capua Vetere depositato il 14.3.2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02.12.2022 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN FATTO
AVV_NOTAIO proponeva opposizione avverso il provvedimento del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che, approvando lo stato passivo, aveva rigettato la richiesta di ammissione RAGIONE_SOCIALE‘importo di € 6 0.000,00, oltre accessori di legge, a lui dovuto in prededuzione, trattandosi di crediti sorti per l’attività professionale svolta in pendenza di concordato preventivo.
Il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere respingeva l’opposizione allo stato passivo proposta dal professionista, affermando che il documento negoziale citato dall’opponente era privo di data certa.
AVV_NOTAIO ricorre in Cassazione affidandosi a tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Con il primo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 101, comma 2, e 183 c.p.c., in relazione all’art. 98 RAGIONE_SOCIALEa l.f. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
1.1 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità del decreto e del procedimento per violazione degli artt. 183 e 101, comma 2, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
1.2 Con il terzo motivo si censura omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il legale del ricorrente (munito di specifica procura a rinunciare agli atti) e quello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno, in data 26/10/2022, depositato congiuntamente atto di rinuncia dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo. Consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza nessun provvedimento sulle spese, atteso che l’adesione alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude altresì l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo RAGIONE_SOCIALEa parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre