Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35424 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35424 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 20562/2018 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo Studio dell’AVV_NOTAIO ,rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza nr. 2352/2018 della Corte di Appello di Milano depositato il 11/5/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO:
che RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano dell’11/5/2018 con la quale, in accoglimento dell’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Varese, è stata dichiarata l’inefficacia ex art. 167, comma 2, l.fall. del suo atto di acquisto dello stabilimento industriale della società poi fallita ;
che il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, in data 2/10/2023, è stato depositato, tramite PCT, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal legale della società ricorrente, munito di procura speciale a rinunciare; non vi è, tuttavia, la prova della accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte la rinuncia, a prescindere dall’accettazione dell’altra parte, importa l’estinzione del giudizio, a mente dell’art. 391 c.p.c.; tale rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr. Cass. 9474/2020,, 3971/2015 e 17187/2014).
che sussistono tuttavia ragioni meritevoli di apprezzamento per compensare tra le parti le spese di giudizio, essendo emerso dall’atto di rinuncia che le stesse hanno definito in via stragiudiziale le loro posizioni.
che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2023