Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10137/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Brescia n. 305/2018 depositata il 21/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
-la professoressa NOME COGNOME proponeva ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe;
-il RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso;
-con atto depositato in data 28/02/2024 la professoressa COGNOME dichiarava di rinunciare al ricorso per aver raggiunto l’età RAGIONE_SOCIALEa pensione e, dunque, per sopravvenuta carenza di interesse, instando per la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite;
– la rinuncia è stata comunicata al controricorrente a cura RAGIONE_SOCIALEa cancelleria in data 29/02/2024, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ritenuto che:
– la rinuncia al ricorso per cassazione produce l ‘ estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere ‘ accettizio ‘ per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, comporta il venir meno RAGIONE_SOCIALE ‘ interesse a contrastare l ‘ impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (così, fra molte Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140);
– in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta carenza di interesse RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per effetto del raggiunto pensionamento, può disporsi la compensazione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese di lite fra le parti;
3. – in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (così, Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/04/2024.