Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2554 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2554 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25717-2020 proposto da:
MOBILI NOME D’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso
Oggetto
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
R.G.N. 25717/2020
Ud.12/12/2024 CC
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 08/01/2020 R.G.N. 2270/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione impugna, con due motivi di ricorso per cassazione, la sentenza della Corte di appello di Bari, sezione lavoro, n. 17/2020 depositata in data 08/01/2020, con la quale la Corte, in parziale accoglimento dell’appello formulato da NOME COGNOME dichiarava il diritto di quest’ultimo alla costituzione, in proprio favore e a spese della RAGIONE_SOCIALE , di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatori a spettante al lavoratore in relazione ai contributi omessi per il periodo maggio 2000 -maggio 2003, previa determinazione della riserva matematica. La Corte condannava, altresì, la società a versare all’Inps la riserva per la regolarizzazione della posizione assicurativa del Colonna e regolava le spese del doppio grado di giudizio.
NOME COGNOME si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione. L’INPS non si è costituito e si è limitato al deposito della procura.
Con ordinanza resa in data 01/05/2024 il Consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
Con istanza dell’8/5/2024 la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione chiedeva fissarsi l’udienza per la decisione
ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.. Veniva fissata l’udienza camerale del 12/12/2024.
Con atto depositato in data 22/11/2024 la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione dichiarava di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente non ha aderito alla rinuncia.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/12/2024.
CONSIDERATO CHE:
La parte ricorrente con la nota depositata in atti in data 22/11/2024 ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La parte controricorrente costituita non ha accettato la rinuncia; ciò non esclude comunque l’estinzione del giudizio atteso che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere accettizio per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (fra tante, Cass. 28/05/2020, n. 10140).
Le spese vanno liquidate in ragione del principio secondo il quale: quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 22/05/2020, n. 9474 del 22/05/2020). La liquidazione è
disposta come in dispositivo; le spese vanno corrisposte all’Erario atteso che il controricorrente NOME COGNOME è ammesso al gratuito patrocinio.
La rinuncia al ricorso e la conseguente estinzione del giudizio valgono ad escludere che la Corte abbia deciso in conformità alla proposta e, di conseguenza, non trova applicazione l’art. 380 -bis, terzo comma, cod. proc. civ..
Non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato in ragione dell’intervenuta rinuncia al ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732; Cass. Sez. Un. 19/07/2024).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio nei confronti del controricorrente NOME COGNOME, spese liquidate in euro 2.000,00 (duemila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge, spese da corrispondersi in favore dell’Erario in ragione dell’art. 133 d.P.R. 115/2002 e della intervenuta ammissione al gratuito patrocinio del controricorrente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 12