Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36333 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36333 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17384 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona dell’Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, avente causa e mandataria di RAGIONE_SOCIALE (quale capogruppo dell’ATI con la RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentate e difese, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: legale
P_IVA), in persona del Presidente, rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 12/12/2023 C.C.
R.G. n. 17384/2022
Rep.
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Palermo n. 2114/2021, pubblicata in data 31 dicembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi promosso nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE, quale capogruppo dell’ATI costituita con la RAGIONE_SOCIALE, nel quale erano intervenuti RAGIONE_SOCIALE (cessionaria di quota parte del credito azionato) e NOME COGNOME.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Ragusa.
La Corte d’a ppello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta .
Ricorrono RAGIONE_SOCIALE nonché RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME ed il RAGIONE_SOCIALE.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Le parti ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Preliminarmente va dato che atto che, con il suo controricorso, NOME COGNOME ha sostanzialmente proposto un ricorso successivo, adesivo al ricorso principale, da qualificarsi, quindi, come ricorso incidentale.
Infatti, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; ne consegue che ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , indipendentemente dai termini (abbreviato, ovvero ordinario) di impugnazione in astratto operativi (da ultimo, riprendendo i numerosi precedenti e precisando che non sono ammesse deroghe: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 – 01).
Tale ricorso è stato però notificato tardivamente, in data 9 settembre 2022, quindi ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 31 dicembre 2021, nonché ben oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., rispetto alla stessa notificazione del ricorso principale, avvenuta in data 30 giugno 2022 (è appena il caso di rilevare che non è applicabile, nella specie, la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata).
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del controricorso del COGNOME e del ricorso incidentale avanzato con il medesimo.
Le parti ricorrenti in via principale, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso.
La rinuncia è regolare, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., in quanto sottoscritta personalmente dalla legale rappresentante delle
società rinuncianti e depositata prima della data dell’adunanza camerale.
Il deposito della rinuncia deve ritenersi sufficiente ai fini della regolarità della stessa, a i sensi dell’art. 3 90 c.p.c., nella formulazione introAVV_NOTAIOa dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, applicabile, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della medesima legge anche ai giudizi introAVV_NOTAIOi con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 (per i quali, come nella specie, non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio alla data del 28 febbraio 2023).
Della rinuncia è stata data comunicazione dalla Cancelleria alle altre parti costituite.
Può pertanto essere senz’altro dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità introAVV_NOTAIOo dal ricorso principale.
Pur non risultando alcuna accettazione della rinuncia delle parti ricorrenti, la Corte non ritiene di condannare queste ultime, sebbene abbiano dato causa all’estinzione , al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c..
Ciò, se non in considerazione della conAVV_NOTAIOa processuale delle stesse, soprattutto tenuto conto:
-della tardività della notificazione del controricorso del COGNOME;
-della mancata evocazione, nel giudizio di merito, dei terzi pignorati (litisconsorti necessari, secondo la più recente, ma ormai consolidata, giurisprudenza di questa Corte), da parte della società controricorrente, che ha instaurato il giudizio di opposizione;
-in ogni caso, dell’incertezza interpretativa esistente in ordine ad alcune tra le questioni giuridiche poste con il ricorso principale.
Le medesime ragioni integrano poi idonei presupposti per la compensazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità nei rapporti tra il ricorrente incidentale – pur soccombente in punto di rito – e le sue controparti.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso successivo, da qualificarsi incidentale, proposto da NOME COGNOME;
-dichiara estinto per rinuncia il giudizio di legittimità introAVV_NOTAIOo col ricorso principale.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione