Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4096 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4096 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25009/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro NOME COGNOME, CALOR CASA DI COGNOME, LINA PRONESTÌ, NOME COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 415/2023 depositata il 17/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato in data 22.04.2013 ha chiesto pronunciarsi la revocatoria di alcuni atti di disposizione posti in essere da COGNOME NOME, in violazione delle ‘ragioni creditorie’ vantate dalla società attrice.
Tali ragioni di credito risiederebbero nel contenuto della delibera del 13.02.2012 con cui la maggioranza dei soci accomandanti aveva deciso ex art. 2286 c.c, sia l’esclusione del socio COGNOME NOME dalla compagine sociale, sia la revoca dello stesso dalla carica di amministratore unico socio accomandatario.
Si costituiva in giudizio NOME COGNOME contestando la sussistenza dei presupposti per agire ex art. 2901 c.c.
Il Tribunale di Palmi, con sentenza pubblicata in data 14.11.2014, dichiarati sussistenti i presupposti dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiarava inefficaci nei confronti della RAGIONE_SOCIALE tutte le disposizioni del patrimonio oggetto di domanda giudiziale.
Avverso la detta sentenza proponeva appello NOME COGNOME.
Si costituiva in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, in persona del socio accomandatario legale rappresentante, contestando i motivi di impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza resa dal Tribunale di Palmi.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 415/2023 del 17.05.2023 rigettava l’impugnazione.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi.
La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.
Motivi della decisione
Il ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso dell’11 giugno 2025 e chiede la estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio” (non richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857).
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
Dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/6/2025
Il Presidente
NOME COGNOME