Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28697 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28697 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8902/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dell’amministratore unico NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), con indicazione di indirizzo pec EMAIL;
-ricorrente-
contro
MONTERA NOME,
-intimato- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE SALERNO relativa al n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, depositata il 27/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto ingiuntivo n. 1895/2018, il Tribunale di Salerno ingiungeva alla RAGIONE_SOCIALE di pagare a favore dell’AVV_NOTAIO i compensi a lui spettanti – per l’importo di euro 79.309,00 (oltre spese ed accessori) – con riferimento alle prestazioni difensive rese in favore della stessa in alcuni giudizi tributari.
Con ricorso depositato il 26.11.2018 indirizzato al Tribunale di Salerno in composizione collegiale la RAGIONE_SOCIALE, richiamando espressamente l’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, proponeva opposizione al suddetto decreto chiedendo la revoca dello stesso ed il rigetto della domanda avversaria ed in subordine la riduzione del compenso liquidato nella misura pattuita dalle parti; sul piano processuale instava per la fissazione con decreto ex art. 702 -bis, comma 3°, c.p.c. dell’udienza collegiale e del termine entro il quale la controparte si sarebbe dovuta costituire a pena di decadenza.
Costituitosi nel termine concesso, l’AVV_NOTAIO chiedeva concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell’opposizione, ed il Tribunale di Salerno in composizione collegiale, dopo avere provocato il contraddittorio delle parti sulla questione preliminare di rito sollevata d’ufficio dell’ammissibilità della proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso decreto di liquidazione di compensi professionali spettanti per giudizi tributari, con l’ordinanza emessa il 19.12.2019 a conclusione del procedimento n. 10302/2018 RG dichiarava inammissibile l’opposizione proposta ex art. 14 del citato D. Lgs. n. 150/2011. Riteneva, infatti, l’inapplicabilità del rito sommario previsto in tale norma in materia di opposizione alla liquidazione delle prestazioni professionali di
AVV_NOTAIO riferite a giudizi tributari anziché civili, dovendosi proporre l’opposizione ex art. 645 c.p.c. davanti al giudice competente nelle forme del rito ordinario e non essendo consentito il mutamento del rito da sommario ad ordinario richiesto dalla opponente, dichiarava l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. In ragione del rilievo d’ufficio della questione e delle incertezze interpretative della questione di rito, disponeva la compensazione delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza, comunicata il 27.12.2019, ma non notificata, ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7°, della Costituzione e 360, ultimo comma, c.p.c., la RAGIONE_SOCIALE, notificato il 21.2.2020 al domiciliatario dell’AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi, mentre quest’ultimo é rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria del 28.09.2023 ex art. 380 bis.1 c.p.c. al solo scopo di rappresentare il raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte, contenente la previsione della rinuncia al ricorso ed al controricorso (oltretutto non risultato proposto).
La causa é stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 10.10.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 invocando, in contrasto con la ritenuta inammissibilità dell’opposizione proposta, l’applicazione dei principi desumibili dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 4485 del 23.2.2018 ed in particolare di quello di conservazione degli atti processuali.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, rappresentando che il suddetto articolo doveva essere ritenuto applicabile almeno nel caso di specie, in quanto era stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti e spese spettanti ad un AVV_NOTAIO per prestazioni giudiziali, a nulla rilevando il fatto che tali prestazioni fossero state svolte in giudizi tributari e non in giudizi civili, posto che la controversia tra legale e cliente sulla spettanza e sulla misura del compenso era comunque una controversia civile, certamente non attratta alla giurisdizione del giudice tributario.
Col terzo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D. Lgs. n. 150/2011 e del principio di salvezza della domanda e degli atti, in quanto il Tribunale di Salerno, ove pure non fosse stata fondata l’applicazione del rito sommario previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito da speciale ad ordinario e ritenere tempestiva l’opposizione proposta considerando che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento proposto.
Ritiene la Corte che debba essere in via preliminare esaminata la richiamata memoria del 28.09.2023 depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c. dalla ricorrente, con la quale é stato rappresentato il raggiungimento di un accordo transattivo con la controparte, contenente la previsione della rinuncia delle parti al ricorso ed al controricorso.
Non essendo stata sottoscritta tale memoria per accettazione anche dall’AVV_NOTAIO, che é rimasto intimato, e non essendo stato prodotto l’accordo transattivo asseritamente sopravvenuto all’introduzione di questo giudizio, non é possibile addivenire ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere che travolga le statuizioni giudiziali in precedenza
adottate, ma é indubbio che nella memoria in questione la ricorrente abbia manifestato in modo inequivoco la volontà di rinunciare al ricorso (potere espressamente conferito nella procura speciale attribuita all’AVV_NOTAIO che ha sottoscritto il ricorso e la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.).
La rinuncia al ricorso è produttiva di effetti estintivi a prescindere dall’accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, comportando il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (vedi, fra le tante, Cass. n. 10545/2023 e Cass. n. 23840/2008).
Nulla va disposto per le spese processuali in quanto il COGNOME NOME é rimasto intimato.
Dal momento che l’accordo transattivo posto a base della rinuncia al ricorso é sopravvenuto all’introduzione del giudizio non sussistono i presupposti per l’imposizione alla ricorrente di un ulteriore contributo ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n.115/2002 (vedi in tal senso Cass. 7.6.2018 n.14782; Cass. n. 10198/2018; Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara l’estinzione del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.10.2023