Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18166 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19832/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante (e già in nome e per conto) di RAGIONE_SOCIALE, e per, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso ORDINANZA di TRIBUNALE REGGIO EMILIA n. 19832/2016 depositata il 20/06/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
-il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi avverso il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Tribunale di Reggio Emilia ne ha accolto parzialmente l’ opposizione allo stato passivo con riguardo ai crediti insinuati in forza di contratti di leasing e di factoring;
-il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso;
-con atto del 12.2.2024 il RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato agli atti del giudizio essendo intervenuto un accordo transattivo con la controricorrente, che ha accettato la rinuncia;
Considerato che
4. -sussistono i presupposti ex art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio con spese compensate, come richiesto dalle parti (fermo restando che l’ accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.: cfr. Cass., Sez. U, 34429/2019; Cass. 9474/2020);
5. -in caso di rinuncia al ricorso non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, trattandosi di una misura riferibile ai soli casi in cui l’impugnazione venga rigettata o dichiarata inammissibile o improcedibile, e non suscettibile d’interpretazione estensiva o analogica, in quanto avente carattere eccezionale e lato sensu sanzionatoria (Cass. 23175/2015, 19071/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. 228/2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell ‘ art. 13 citato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2024.