Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25041 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21901/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) ,
-ricorrenti- contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE ,
-controricorrente-
nonchè contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3404/2023 depositata il 14/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere
NOME FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3404, pubblicata il 14/7/2023, ha respinto il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 2018, che, in un giudizio promosso nel 2016 da NOME COGNOME, nei confronti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, per sentire accogliere la querela di falso proposta in via principale (in pendenza di altro giudizio promosso dallo stesso COGNOME innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, nel quale le società convenute, costituendosi, avevano impugnato la domanda, depositando tre verbali di conciliazione, con i quali l’COGNOME avrebbe rinunciato alle pretese economiche e a qualsivoglia azione legale riferita ai contestati rapporti di lavoro, verbali disconosciuti dall’COGNOME) e, di conseguenza, accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni a nome dell’istante, in calce ai verbali di conciliazione sindacale del 28/4/2010, del 25/1/2011, del 27/12/2012, aveva accolto la domanda attrice e dichiarato la falsità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni effettuate a nome dell’attore e poste in calce ai verbali di conciliazione sindacale del 28.04.2010, del 25.01.2011, del 27.12.2012, dichiarando per l’effetto nulli i verbali di conciliazione contestati e dunque privi di valore giuridico.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 17/7/2023, RAGIONE_SOCIALE propongono ricorso per cassazione, notificato il 14/10/2023, affidato a quattro motivi, nei confronti di NOME COGNOME (che resiste con controricorso) e del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli (che non svolge difese). Le ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso e il controricorrente ha depositato rinuncia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Le ricorrenti lamentano: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cpc, 156 cpc- art.24 c. art.132 cpc e la nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 1 c. nn. 3, 4, 5 c.p.c.; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., c.p.c., degli artt.221 c.p.c. e 2697 c.c.; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 nn. 3,4 e 5 c.p.c., degli artt.116 e 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., 221 c.p.c.; d) con il quarto motivo, la violazione falsa applicazione, ex art.360 nn. 3,4e 5 c.p.c., dell’art.91 comma 1 c.p.c. e dell’art.112 c.p.c..
2. Il controricorrente ha eccepito, anzitutto, l’improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso (avvenuto a fronte della notifica del ricorso, in data 14/10/2023, ad entrambi i soggetti notificati, COGNOME e PG Corte appello Napoli, in data 10/11/23), in violazione dell’art.369 c.p.c. e del termine ivi fissato di venti giorni dall’ultima notifica, nonché deduceva l’inammissibilità del ricorso e dei motivi.
Le ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso sottoscritta il 16/4/24 dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE ricorrenti e dal difensore, munito di procura speciale a rinunciare, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e chiedendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Il controricorrente COGNOME ha depositato memoria, ribadendo che il ricorso promosso dalle intimanti è stato iscritto a ruolo oltre i termini di cui all’art. 369 c.p.c. ed è pertanto da dichiararsi improcedibile e che, con il deposito dell’istanza di rinuncia al giudizio ex art. 390 c.p.c., ancorché antecedente alla fissazione dell’adunanza del 28/6/24, ma successiva alla costituzione dell’intimato COGNOME, seppur concretizzando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, le ricorrenti soggiacciono alla soccombenza virtuale, con conseguente diritto alla condanna alle spese di lite, così dichiarando di non intendere aderire alla rinuncia
e di insistere affinché sia pronunciata l’ordinanza di cui all’art. 380 bis 1 cpc con regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ex art. 391, co. 2 c.p.c.
Ne consegue, preso atto della rinuncia al ricorso, la declaratoria di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c., ma con statuizione sulle spese, in forza del principio di soccombenza virtuale .
Pu ò, invero, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo, anche in assenza di rituale accettazione, non necessitando tale atto di accettazione per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, salva l’eventuale condanna del rinunciante alle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale (Cass. 10140/2020; Cass. 3971/2015).
Nella specie, l’eccezione di improcedibilità per violazione del disposto dell’art.369 c.p.c., peraltro non contestata dalle ricorrenti, non risulta, con evidenza, manifestatamente non fondata.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato estinto il giudizio e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilit à (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali del presente giudizio
di legittimità, liquidate in complessivi € 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 giugno 2024.