Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5628 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 5628 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30087-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in NOME, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
NOME CAPITALE, NOME COGNOME;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8684/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/10/2022.
Oggetto
RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI
R.G.N. 30087NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME
VISONA’, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.8684/2022 il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR per la Liguria, accoglieva il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti del Comune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOMECOGNOME diretto all’accertamento dell’illegittimità d el silenzio-inadempimento tenuto dal Comune sull’istanza di mobilità avanzata dal ricorrente in riferimento al posto di Comandante della Polizia locale del Comune spezzino, con condanna dell’amministrazione a provvedere, avviando il relativo procedimento, con eventuale nomina di commissario ad acta, nonché all’annullamento dell’avviso pubblico e degli atti presupposti, con particolare riferimento alla DGC del 12 ottobre 2020, previa sospensione dell’efficacia e con condanna al risarcimento del danno.
Avverso detta decisione il Comune RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo agli effetti di annullamento della delibera del 2020, nonché alla domanda di risarcimento dei danni richiesti dal COGNOME. Eccepiva altresì violazione ed eccesso del potere giurisdizionale per sconfinamento nel potere legislativo.
NOME COGNOME resisteva con controricorso
NOME COGNOME rimaneva intimato.
La Procura Generale, con memoria, concludeva per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si osserva preliminarmente che con atto del 20 novembre 2023 il ricorrente Comune di La RAGIONE_SOCIALE comunicava la rinuncia al ricorso, formulata dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto (allegato agli atti).
NOME COGNOME, preso atto della rinuncia, comunicava di non aderire alla stessa, insistendo per la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 391 cod.proc.civ., il processo deve essere dichiarato estinto. Ritiene il Collegio che parte ricorrente debba essere condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, nei confronti del controricorrente costituito COGNOME, in ragione del principio di causalità della lite.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara estinto il processo. Condanna il Comune di La RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali in favore di NOME COGNOME, liquidate in E. 3.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, in camera di consiglio, il 5 dicembre 2023.