Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13743 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 13743 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/05/2024
Oggetto:
estinzione
per rinuncia
sul ricorso n. 18625/23 proposto da:
-) COGNOME NOME e COGNOME NOME , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso ope legis dall’Avvocatura dello Stato ;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche 14 aprile 2023 n. 76;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale Regionale RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche di Roma il RAGIONE_SOCIALE, esponendo di essere stati danneggiati dall’alluvione del fiume Tronto del 1992; che l’alluvione fu colposamente
causata dall’errata progettazione degli argini del fiume esondato; che l’errore progettuale era ascrivibile ad un funzionario del provveditorato RAGIONE_SOCIALE opere pubbliche, organo del ministero convenuto.
Chiesero perciò la condanna del ministero al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 3893/2021 il Tribunale Regione RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche dichiarò prescritto il diritto. Applicò la prescrizione decennale ex art. 157 c.p. e individuò l’ exordium praescriptionis nella data di rinvio a giudizio dell’ing. NOME COGNOME, avvenuta nel DATA_NASCITA.
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 14.4.2023 n. 76 il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche rigettò il gravame.
Ritenne che il fatto illecito integrava gli estremi del reato colposo di cui all’art. 426 c.p.; che secondo la disciplina applicabile ratione temporis tale reato si prescriveva in dieci anni; che pertanto ex art. 2947 c.c. anche il credito risarcitorio era soggetto al termine di prescrizione decennale.
Quanto al problema del dies a quo del termine prescrizionale, il TSAP ha ritenuto che:
-) la prescrizione decorre dal momento in cui il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, può acquisire la consapevolezza della causa del danno e della sua riconducibilità al fatto colposo d’un terzo;
-) questa consapevolezza poteva essere acquisita dai danneggiati dalla data di rinvio a giudizio di NOME COGNOME (DATA_NASCITA) ovvero, al più tardi, da quella in cui fu condannato in primo grado (14.7.2003);
-) poiché il primo atto interruttivo fu compiuto nel 2015, il credito risarcitorio era dunque prescritto.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorso fondato su un motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Con provvedimento ex art. 380 bis c.p.c. del 31.10.2023 la Prima Presidente di questa Corte ha proposto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile ai sensi della norma appena indicata.
Con atto depositato il 4.12.2023 i ricorrenti hanno insistito per la decisione del ricorso.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis , secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto con atto datato 1° marzo 2024 e depositato telematicamente l’8 marzo 2024 ambedue i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
Per quanto attiene alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese, ambedue i ricorrenti hanno chiesto che queste fossero compensate, deducendo che a tale richiesta ‘aderisce anche l’amministrazione resistente che, a tal fine, sottoscrive a mezzo del procuratore’ l’atto di rinuncia.
L’atto di rinuncia al ricorso depositato, tuttavia, non reca in calce alcuna firma da parte dell’Avvocato dello Stato.
Pertanto, la rinuncia avrà per effetto di escludere la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., ma la mancanza di accettazione da parte dell’amministrazione controricorrente compo rta che le spese andranno poste a carico dei rinuncianti.
Esse sono liquidate come in dispositivo.
P.q.m.
(-) dichiara estinto il giudizio;
(-) condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME, in solido, alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 1.500, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, addì 12 marzo 2024.